Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1919 al 1 agosto 1919. Leggi il testo vigente →
Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo art. 64, e' obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi cinque ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalita', da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sui contratti di borsa di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e' aumentata da centesimi 5 a centesimi 10".
Il D.L. Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 353, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare il D.L. Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto 12 dicembre 1918, n. 2085, concernente l'aumento di alcune delle tasse sui contratti di borsa stabilite dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e' prorogata al 1° luglio 1919".
Testo in vigore dal 10 aprile 1919 al 1 agosto 1919
