Art. 36
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Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo art. 64, e' obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi cinque ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalita', da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 18 febbraio 1919
