Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1913 al 18 febbraio 1919. Leggi il testo vigente →

Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo art. 64, e' obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi cinque ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalita', da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria.

Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 18 febbraio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art36 · fonte del testo