Art. 36
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Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo art. 64, e' obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi cinque ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalita', da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sui contratti di borsa di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e' aumentata da centesimi 5 a centesimi 10".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1919 al 10 aprile 1919
