Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con decreto le ulteriori norme occorrenti per regolare il patrocinio delle cause civili e commerciali avanti i pretori e i conciliatori, per determinare i diritti spettanti ai difensori nelle dette cause, e ogni altra necessaria disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.

[2]Il Governo del Re e' pure autorizzato a provvedere a una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le Preture, in conformita' della legge 7 luglio 1901, entro il 31 dicembre 1922.

[3]Nel predetto decreto sara' stabilita la data in cui le disposizioni della presente legge entreranno in vigore. 1 2 3

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Racconigi, addi' 15 settembre 1922.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]FACTA - ALESSIO - BERTONE.

[8]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316

1

Il Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La legge 15 settembre 1922, n. 1287 entrera' in vigore il giorno 1° marzo 1923".

Regio Decreto 25 febbraio 1923, n. 324

2

Il Regio Decreto 25 febbraio 1923, n. 324 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La data 1° marzo 1923, stabilita nell' art. 26 del Regio 20 settembre 1922, n. 1316 per l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287 che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori, e' prorogata al giorno 1° ottobre 1923, nel qual giorno avranno attuazione anche le norme contenute nel citato regolamento".

Regio Decreto 6 settembre 1923, n. 1920

3

Il Regio Decreto 6 settembre 1923, n. 1920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica le competenze dei pretori e dei conciliatori, e del relativo R. decreto 20 settembre 1922, n. 1316 e' prorogata al 1° gennaio 1924".

Testo in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 settembre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1923 al 18 settembre 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 6 settembre 1923, n. 1920

    Il Regio Decreto 6 settembre 1923, n. 1920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica le competenze dei pretori e dei conciliatori, e del relativo R. decreto 20 settembre 1922, n. 1316 e' prorogata al 1° gennaio 1924".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art5 · fonte del testo

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