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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con decreto le ulteriori norme occorrenti per regolare il patrocinio delle cause civili e commerciali avanti i pretori e i conciliatori, per determinare i diritti spettanti ai difensori nelle dette cause, e ogni altra necessaria disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.
[2]Il Governo del Re e' pure autorizzato a provvedere a una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le Preture, in conformita' della legge 7 luglio 1901, entro il 31 dicembre 1922.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Racconigi, addi' 15 settembre 1922.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]FACTA - ALESSIO - BERTONE.
[8]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316
1Il Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La legge 15 settembre 1922, n. 1287 entrera' in vigore il giorno 1° marzo 1923".
Regio Decreto 25 febbraio 1923, n. 324
2Il Regio Decreto 25 febbraio 1923, n. 324 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La data 1° marzo 1923, stabilita nell' art. 26 del Regio 20 settembre 1922, n. 1316 per l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287 che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori, e' prorogata al giorno 1° ottobre 1923, nel qual giorno avranno attuazione anche le norme contenute nel citato regolamento".
Regio Decreto 6 settembre 1923, n. 1920
3Il Regio Decreto 6 settembre 1923, n. 1920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica le competenze dei pretori e dei conciliatori, e del relativo R. decreto 20 settembre 1922, n. 1316 e' prorogata al 1° gennaio 1924".
Testo in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2010
