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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con decreto le ulteriori norme occorrenti per regolare il patrocinio delle cause civili e commerciali avanti i pretori e i conciliatori, per determinare i diritti spettanti ai difensori nelle dette cause, e ogni altra necessaria disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.
[2]Il Governo del Re e' pure autorizzato a provvedere a una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le Preture, in conformita' della legge 7 luglio 1901, entro il 31 dicembre 1922.
[3]Nel predetto decreto sara' stabilita la data in cui le disposizioni della presente legge entreranno in vigore.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Racconigi, addi' 15 settembre 1922.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]FACTA - ALESSIO - BERTONE.
[8]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1922 al 31 ottobre 1922
