Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1922 al 27 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con decreto le ulteriori norme occorrenti per regolare il patrocinio delle cause civili e commerciali avanti i pretori e i conciliatori, per determinare i diritti spettanti ai difensori nelle dette cause, e ogni altra necessaria disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.

[2]Il Governo del Re e' pure autorizzato a provvedere a una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le Preture, in conformita' della legge 7 luglio 1901, entro il 31 dicembre 1922.

[3]Nel predetto decreto sara' stabilita la data in cui le disposizioni della presente legge entreranno in vigore. 1

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Racconigi, addi' 15 settembre 1922.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]FACTA - ALESSIO - BERTONE.

[8]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316

1

Il Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La legge 15 settembre 1922, n. 1287 entrera' in vigore il giorno 1° marzo 1923".

Testo in vigore dal 31 ottobre 1922 al 27 febbraio 1923

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1922 al 31 ottobre 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316

    Il Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La legge 15 settembre 1922, n. 1287 entrera' in vigore il giorno 1° marzo 1923".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art5 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari