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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con decreto le ulteriori norme occorrenti per regolare il patrocinio delle cause civili e commerciali avanti i pretori e i conciliatori, per determinare i diritti spettanti ai difensori nelle dette cause, e ogni altra necessaria disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.
[2]Il Governo del Re e' pure autorizzato a provvedere a una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le Preture, in conformita' della legge 7 luglio 1901, entro il 31 dicembre 1922.
[3]Nel predetto decreto sara' stabilita la data in cui le disposizioni della presente legge entreranno in vigore. 1
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Racconigi, addi' 15 settembre 1922.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]FACTA - ALESSIO - BERTONE.
[8]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316
1Il Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La legge 15 settembre 1922, n. 1287 entrera' in vigore il giorno 1° marzo 1923".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1922 al 27 febbraio 1923
