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[1]Presso l'Istituto nazionale del credito per la cooperazione e' istituita una sezione per il credito peschereccio, la quale, indipendentemente da qualsiasi disposizione statutaria e regolamentare, potra' fare prestiti alle Societa' cooperative di pescatori, lavoratori ed ai loro Consorzi per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite, per la costruzione e l'acquisto di battelli e di navi e di attrezzi da pesca, e per qualsiasi altro impianto concernente la industria della pesca, delle spugne, del corallo e di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.

[2]Il ministro del tesoro e' autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma di L. 2,000,000 a titolo di anticipazione da restituirsi nei modi che verranno stabiliti, insieme alle norme di funzionamento, da un regolamento che sara' compilato dai ministri dell'agricoltura e del tesoro.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 29 giugno 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art4 · fonte del testo