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[1]((L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, potra' fare prestiti alle Societa' cooperative di pescatori, lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:
- a)per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi e di attrezzi da pesca;
- b)per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;
- c)per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo.
[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma di L. 2,000,000 a titolo di anticipazione all'Istituto nazionale predetto, il quale dovra' destinarla esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.
[3]Tale somma dovra' essere rimborsata entro i termini e con i modi che verranno stabiliti con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze)).
Testo in vigore dal 29 giugno 1924 al 22 dicembre 2008
