Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 1924 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, potra' fare prestiti alle Societa' cooperative di pescatori, lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:

  • a)per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi e di attrezzi da pesca;
  • b)per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;
  • c)per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo.

[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma di L. 2,000,000 a titolo di anticipazione all'Istituto nazionale predetto, il quale dovra' destinarla esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.

[3]Tale somma dovra' essere rimborsata entro i termini e con i modi che verranno stabiliti con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze)).

Testo in vigore dal 29 giugno 1924 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1924

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1921 al 29 giugno 1924. 75 parole tolte, 88 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Presso l'Istituto nazionale delaggiunto: L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione tolto: e' istituita una sezione per il credito peschereccio, la quale, indipendentemente da qualsiasi disposizione statutaria e regolamentare,aggiunto: , oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, potra' fare prestiti alle Societa' cooperative di pescatori, lavoratori tolto: ed ai loro Consorzi per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite, aggiunto: od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:

aggiunto: a) per la costruzione e l'acquisto di battelli tolto: eaggiunto: , di navi e di attrezzi da pescatolto: , eaggiunto: ;

aggiunto: b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;

aggiunto: c) per qualsiasi altro impianto concernente tolto: la industria aggiunto: l'industria della pesca, tolto: delle spugne, del corallo e di altri prodotti del mare o del demanio marittimo aggiunto: della piscicoltura, delle spugne e del corallo.

Il tolto: ministro del tesoro aggiunto: Ministro per le finanze e' autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma di L. 2,000,000 a titolo di anticipazione tolto: da restituirsi nei aggiunto: all'Istituto nazionale predetto, il quale dovra' destinarla esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.

aggiunto: Tale somma dovra' essere rimborsata entro i termini e con i modi che verranno stabilititolto: , insieme alle norme di funzionamento, da un regolamento che sara' compilato dai ministri dell'agricoltura e del tesoro aggiunto: con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art4 · fonte del testo