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Agli effetti della presente legge si intendono per: Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali; Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o piu' sostanze; Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione. Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:
- a)esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;
- b)comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
- c)facilmente infiammabili: che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero: che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' inferiore a 21 gradi C, ovvero: che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero: che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
- d)infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' tra i 21 gradi C e 55 gradi C;
- e)tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;
- f)nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravita' limitata;
- g)corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- h)irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria.
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 7 marzo 1982
