Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1982 al 2 settembre 1998. Leggi il testo vigente →
Agli effetti della presente legge si intendono per: Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali; ((eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato)). ((Ambiente: acqua, aria e suolo nonche' i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente)); Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o piu' sostanze; Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione. Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:
- a)esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;
- b)comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
- c)facilmente infiammabili: che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero: che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' inferiore a 21 gradi C, ovvero: che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero: che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
- d)infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' tra i 21 gradi C e 55 gradi C;
- e)tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;
- f)nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravita' limitata;
- g)corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- h)irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria. ((i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a O °C ed il cui punto di ebollizione e' inferiore o pari a 35 °C;
- l)altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;
- m)pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o puo' presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;
- n)cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
- o)teratogeni;
- p)mutageni)). ((Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o piu' delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanita')).2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 novembre 1981 n. 927
2Il D.P.R. 24 novembre 1981 n. 927 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunita', che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorita' competente le informazioni richieste. Per immissione sul mercato si intende la consegna e la messa a disposizione a terzi. L'importazione nel territorio doganale nazionale e' considerata, ai sensi del presente decreto, come una immissione sul mercato".
Testo in vigore dal 7 marzo 1982 al 2 settembre 1998
