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Le sostanze ed i preparati pericolosi devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidita' e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:
- 1)esser confezionati e chiusi in modo da impedire fuoriuscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;
- 2)essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
- 3)possedere solidita' e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di utilizzazione e manipolazione.
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 7 marzo 1982
