Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1974 al 7 marzo 1982. Leggi il testo vigente →

Le sostanze ed i preparati pericolosi devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidita' e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • 1)esser confezionati e chiusi in modo da impedire fuoriuscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;
  • 2)essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
  • 3)possedere solidita' e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di utilizzazione e manipolazione.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 7 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art4 · fonte del testo