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Le sostanze ed i preparati pericolosi devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidita' e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • 1)esser confezionati e chiusi in modo da impedire fuoriuscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;
  • 2)essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
  • 3)possedere solidita' e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di utilizzazione e manipolazione. ((4) se muniti di un sistema di chiusura che puo' essere riapplicato, devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto)).

Testo in vigore dal 7 marzo 1982 al 2 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 1982

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1974 al 7 marzo 1982. 30 parole aggiunte.

3) possedere solidita' e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di utilizzazione e manipolazione. aggiunto: 4) se muniti di un sistema di chiusura che puo' essere riapplicato, devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art4 · fonte del testo