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Le sostanze ed i preparati pericolosi devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidita' e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:
- 1)esser confezionati e chiusi in modo da impedire fuoriuscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;
- 2)essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
- 3)possedere solidita' e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di utilizzazione e manipolazione. ((4) se muniti di un sistema di chiusura che puo' essere riapplicato, devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto)).
Testo in vigore dal 7 marzo 1982 al 2 settembre 1998
