Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE Prova dell'usucapione - Fondi destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo - Recinzione del fondo - Elemento dirimente dell’animus rem sibi habendi - Esclusione.
In tema di usucapione, quando la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione riguardi fondi funzionalmente o strutturalmente destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo, la recinzione non può ritenersi un elemento dirimente ai fini della prova dell'animus rem sibi habendi.
Cass. civ. n. 3736/2026Sez. 2Rv. 677309-01
Riguarda ancheart. 1158 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 663640-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Successione ab intestato - Chiamata in concorso del coniuge e dei figli conviventi - Permanenza nell'abitazione familiare dei figli con il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Fondamento - Possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c. in capo ai figli - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Relazione familiare. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI In genere.
In tema di successione ab intestato, la permanenza dei figli nell'abitazione familiare unitamente al genitore superstite non costituisce espressione del possesso dei beni ereditari agli effetti di cui all'art. 485 c.c., in quanto la relazione familiare con i genitori, che giustificava tale permanenza prima dell'apertura della successione, prosegue nel rapporto con il genitore superstite titolare del diritto d'abitazione.
Cass. civ. n. 1551/2026Sez. 2Rv. 677556-02
Riguarda ancheart. 485 Codice civileart. 540 Codice civileart. 649 Codice civile
Precedenti: 671694-01
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - LIMITI DELL'INDAGINE POSSESSORIA - FECI, SED IURE FECI - IN GENERE Spoglio e manutenzione - Assenza di contestazione del compossesso e contestuale deduzione di esercizio in proprio danno - Eccezione feci sed iure feci - Dovere del giudice di considerare sia la deduzione relativa al diritto di proprietà che quella del contenuto del titolo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di compossesso, nell'ipotesi in cui l'attore, pur riconoscendo l'esistenza di un compossesso del convenuto, assuma che questi ne abbia esteso la sfera in suo danno, e, correlativamente, il convenuto, anziché contestare il fatto attribuitogli, assume di averlo compiuto nel legittimo esercizio di un suo diritto, il giudice è tenuto a prendere in considerazione, sia pure ai soli fini del possesso, non soltanto le deduzioni delle parti relative alla proprietà, ma anche il contenuto del titolo dal quale si assume derivare la liceità del comportamento denunciato con l'azione possessoria, onde stabilire, attraverso l'accertamento della consistenza del compossesso, se il comportamento asserito lesivo abbia o no esorbitato dai limiti consentiti dal titolo stesso.
Cass. civ. n. 34222/2025Sez. 2Rv. 677539-02
Riguarda ancheart. 1170 Codice civileart. 1117 Codice civile
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Possesso idoneo ad usucapire - Acquisizione a seguito di atto traslativo di immobile nullo perché privo della forma scritta - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini, ed anzi proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi. (Fattispecie in materia di compravendita nulla perché conclusa a trattativa privata in violazione dell'art. 108 l.fall.).
Cass. civ. n. 31573/2025Sez. 2Rv. 676470-01
Riguarda ancheart. 1158 Codice civileart. 1350 Codice civileart. 108 Legge fallimentare
Precedenti: 626606-01
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") Rapporti di parentela - Godimento di lunga durata - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza solo in assenza di rapporti particolari tra le parti, quali quelli di parentela, in base ai quali è legittimo dedurre l'esistenza di una mera detenzione.(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'avere modificato e ristrutturato l'immobile per adibirlo ad uso proprio del ricorrente e ad esercizio di attività commerciale, pur in presenza di detenzione ultraventennale dei beni, costituissero atti di interversione del possesso alla luce dello stretto legame di parentela con il proprietario dell'immobile, padre del ricorrente).
Cass. civ. n. 31126/2025Sez. 2Rv. 676320-01
Riguarda ancheart. 1144 Codice civileart. 1158 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 654466-01, 635430-01
POSSESSO - DETENZIONE (DELL'APPALTATORE, DEL CONDUTTORE, DEL CUSTODE, DEL MAGAZZINIERE) - ACQUISTO, CONSERVAZIONE E PERDITA Utilizzo da parte del socio per scopi personali del bene della società - Possesso - Esclusione - Fondamento - Atto di interversione - Necessità.
L'utilizzo da parte del socio di un bene della società per scopi personali non determina in capo allo stesso un'autonoma situazione possessoria, ma integra una semplice detenzione per un interesse personale, in quanto la società - con il concedere la detenzione della cosa invece che attuare direttamente i propri scopi sociali - esercita un'attività propria del possessore; ne consegue, pertanto, che il socio detentore del bene della società può assumere il possesso della res solo a seguito di un atto di interversione, tenendo presente che al semplice godimento della cosa con il consenso degli altri soci non può attribuirsi tale valenza, occorrendo piuttosto un atto idoneo a manifestare la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società.
Cass. civ. n. 21061/2025Sez. 1Rv. 675428-02
Riguarda ancheart. 1141 Codice civileart. 1164 Codice civile
ENFITEUSI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Enfiteuta - Atto traslativo della proprietà - Mutamento del titolo del possesso - Esclusione - Conseguenze - Usucapione - Esclusione. · POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE In genere.
L'enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell'utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l'acquisto per effetto del possesso "ad usucapionem", al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l'enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all'acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario.
Cass. civ. n. 14558/2025Sez. 2Rv. 675375-01
Riguarda ancheart. 959 Codice civileart. 960 Codice civileart. 965 Codice civileart. 1158 Codice civileart. 1164 Codice civile
Precedenti: 470054-01, 382917-01
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Usucapione di immobile - Acquisto a titolo originario - Effetto estintivo della precedente ipoteca - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE In genere. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE In genere.
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 565/2025Sez. 3Rv. 673536-02
Riguarda ancheart. 1158 Codice civileart. 2808 Codice civileart. 619 Codice di procedura civile
Precedenti: 541664-01, 655793-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).