CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità dell'intermediario finanziario - Natura contrattuale - Responsabilità extracontrattuale della CONSOB - Concorso ex art. 2055 c.c. - Fallimento dell'intermediario - Domanda di insinuazione al passivo del risparmiatore per il recupero delle somme perdute - Efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti della CONSOB - Sussistenza - Fondamento. · PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE In genere.
La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.
Cass. civ. n. 28119/2025Sez. 3Rv. 676606-01
Riguarda ancheart. 2055 Codice civileart. 1292 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 668135-01, 664654-01, 664654-03
Obbligazioni solidali passive - Rapporti tra surrogazione legale e regresso – Differenze strutturali e funzionali.
La Sezione Terza civile, in ordine alla questione se, nell’ambito di una obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris, connotata dal requisito della solidarietà, in ipotesi di adempimento di uno dei condebitori, il termine di prescrizione dell’azione da lui esercitata per il recupero, presso gli altri, degli importi eccedenti la propria quota decorra dal momento in cui egli ha eseguito il pagamento oppure dal momento (eventualmente successivo) in cui è passata in giudicato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, giusta l’estensione agli altri debitori dell’effetto interruttivo permanente conseguito alla domanda rivolta contro di lui dal creditore originario; effetto di cui lo stesso debitore condannato potrebbe giovarsi dopo che, avendo adempiuto l’obbligazione, sia subentrato nei diritti del creditore soddisfatto, ha delineato i rapporti tra surrogazione legale e regresso, precisandone le differenze strutturali e funzionali. La Sezione Terza civile ha, dunque, enunciato i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.: “In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l’interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito, ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., - nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all’accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ. - è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.”; “Il pagamento con surrogazione legale, ex art. 1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all’adempimento sulla base dell’assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310, primo comma, cod. civ.”; “In tema di obbligazioni solidali passive, l’istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase postesecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. “asimmetriche” (contratte nell’interesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l’atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all’adempimento derivante dall’assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui; il detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.”; “Nelle obbligazioni solidali passive c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), ferma l’operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l’adempimento posto in essere dal condebitore – che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui – non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.”.
Cass. civ. n. 16835/2026Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 363 Codice di procedura civileart. 1299 Codice civileart. 2055 Codice civile
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Operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. - Disciplina ex art. 1310 c.c. - Applicabilità alle sole obbligazioni solidali con eadem causa obligandi - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Assicurazione per la R.C.A. - Prescrizione - Causa di sospensione verso il responsabile a favore del danneggiato ex art. 2941 c.c. - Estensione all’assicuratore - Sussistenza.
La Terza Sezione Civile, in tema di estensione delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. ai coobbligati solidali, ha affermato che l’art. 1310, comma 2, c.c. – ove dispone che «La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione» – si applica alle sole obbligazioni solidali passive riconducibili ad una eadem causa obligandi. Quando, invece, la causa obligandi non è comune, ma è diretta nei confronti di un soggetto e dipendente da quella di costui e dunque operante nel suo interesse sostanziale, essendo la solidarietà rilevante solo come modalità di funzionamento dell’obbligazione, la norma dell’art. 1310, comma 2, c.c. si deve ritenere non operante e la causa di sospensione del corso della prescrizione, relativa al rapporto fra creditore e obbligato “diretto” sotto il profilo dell’interesse (c.d. unisoggettivo), si deve ritenere estesa anche al vincolo obbligatorio coinvolgente il coobbligato, che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro. Da tale principio generale discende, dunque, che, in relazione all’ipotesi di “solidarietà atipica” tra assicuratore della responsabilità civile per la circolazione stradale e responsabile civile, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all’obbligazione ex delicto per il responsabile ed all’obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, la sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2941, n. 1 e n. 2, c.c., nei confronti del responsabile deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa, ex lege obbligata all’indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale.
Cass. civ. n. 12928/2024Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 2941 Codice civile
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