Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE Contratto predisposto da un committente per la realizzazione di un'opera - Stipulazione con i vari appaltatori - Condizioni generali di contratto - Esclusione - Specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di appalto, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti. (In applicazione del principio, ha S.C. ha escluso che una 54 <!-- pag. 55 --> pluralità di contratti utilizzati da un unico committente e finalizzati ad una determinata costruzione navale, potessero ritenersi predisposti per una serie indefinita di rapporti contrattuali, in quanto tesi a disciplinare i rapporti con fornitori specificamente individuati).
Cass. civ. n. 3287/2026Sez. 2Rv. 676949-01
Riguarda ancheart. 1342 Codice civileart. 1655 Codice civile
Precedenti: 620619-01
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE Assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia - Clausole contemplanti l’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo in caso di decesso dell’assicurato anteriore all’accertamento dei postumi da parte della compagnia - Vessatorietà - Sussistenza - Fondamento.
Nell'ambito dell'assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia, devono considerarsi vessatorie, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. d), c.cons., le clausole che prevedono l'intrasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo nel caso in cui l'assicurato deceda prima dell'accertamento dei postumi da parte della compagnia (salvo che l'indennizzo sia già stato liquidato o offerto in misura determinata prima del decesso), poiché rimettono interamente i tempi di liquidazione dell'indennizzo alla discrezionalità dell'assicuratore, il quale può ritardare l'accertamento dell'invalidità e subordinarlo a specifiche procedure da esso stesso unilateralmente determinate.
Cass. civ. n. 21453/2025Sez. 3Rv. 675906-01
Riguarda ancheart. 1342 Codice civileart. 1882 Codice civileart. 33 Codice del consumoart. 36 Codice del consumo
Precedenti: 594442-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Dolosa esagerazione del danno - Onere della prova - Spettanza in capo all'assicuratore - Domanda giudiziale dell'assicurato - Prova di un pregiudizio inferiore - Integrazione - Esclusione.
In tema di assicurazione contro i danni, in presenza di una clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno (consistente nella consapevole amplificazione della quantificazione del danno allo scopo di ottenere un'indennità superiore a quella spettante secondo il contratto, indipendentemente dall'idoneità del contegno all'induzione in errore della compagnia assicuratrice), l'onere di provare tale dolosa esagerazione grava sull'assicuratore e non può ritenersi assolto per il semplice fatto che l'assicurato, dopo avere agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità in una certa misura, sia riuscito a provare solo una piccola parte del danno richiesto con l'atto introduttivo.
Cass. civ. n. 20663/2025Sez. 3Rv. 675895-01
Riguarda ancheart. 1882 Codice civileart. 1892 Codice civileart. 1913 Codice civile
Precedenti: 675343-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti del consumatore - Stipula con atto pubblico notarile - Applicabilità della disciplina consumeristica - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
In tema di contratti tra professionista e consumatore, la stipula del contratto per atto pubblico notarile non esclude l'applicabilità della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto l'intervento del notaio non implica, di per sé, che le clausole in esso contenute siano state oggetto di trattativa individuale seria ed effettiva, la cui prova, pertanto, resta a carico del professionista che ne deduca la sussistenza.
Cass. civ. n. 18834/2025Sez. 1Rv. 675463-01
Riguarda ancheart. 34 Codice del consumoart. 1342 Codice civile
Precedenti: 670530-02, 667015-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - IN GENERE Clausola di decadenza dell'assicurato dall'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno - Nullità - Esclusione - Necessità di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. - Sussistenza - Fondamento.
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno non è nulla in ragione del suo contenuto ma, comportando una limitazione di responsabilità per l'assicuratore, ha carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Cass. civ. n. 15605/2025Sez. 3Rv. 675343-01
Riguarda ancheart. 1892 Codice civileart. 1898 Codice civileart. 1932 Codice civileart. 1913 Codice civile
Precedenti: 672632-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Clausola di delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione - Quota di responsabilità dell'assicurato - Rischio assicurato - Individuazione - Incidenza sulla determinazione del premio.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.
Cass. civ. n. 14679/2025Sez. 3Rv. 674985-01
Riguarda ancheart. 1917 Codice civileart. 1325 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 1882 Codice civile
Precedenti: 658318-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
Cass. civ. n. 9861/2025Sez. 3Rv. 674631-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1904 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 2965 Codice civile
Precedenti: 671839-01, 657843-01, 672578-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).