Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Ricovero ospedaliero - Obbligo di sorveglianza del paziente - Contenuto predeterminato - Esclusione - Commisurazione alle condizioni subiettive e oggettive del paziente - Necessità - Fattispecie in tema di neonato affidato dopo il parto alla madre in regime di rooming in. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità della struttura sanitaria conseguente a ricovero ospedaliero, l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in 95 <!-- pag. 96 --> funzione della prevenzione del rischio, rientrante nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. (Nella specie, in relazione ad un caso in cui un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. rooming in, all'assistenza della madre - persona di giovane età perfettamente compos sui, a sua volta assistita dalla propria sorella -, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale).
Cass. civ. n. 31998/2025Sez. 3Rv. 677171-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1372 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 454927-01, 260072-01, 667589-02
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE Vendita di prodotti di costruzione - Produzione con marchio altrui - Obblighi comunitari in materia di commercializzazione di prodotti di costruzione - Certificazioni prescritte ex art. 11 del Regolamento 305 del 2011 - Onere gravante sul fabbricante - Conseguenze.
Nel contratto di vendita di prodotti di costruzione, il mancato assolvimento degli obblighi di dichiarazione di prestazione e di apposizione della marcatura CE gravanti sul fabbricante - ex art. 11 del Regolamento UE n.305 del 2011 - costituisce inadempimento valutabile ai fini della risoluzione contrattuale anche quando la produzione sia avvenuta con il marchio del soggetto che immette i beni sul mercato, giacché l'estensione di quegli obblighi al distributore, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento UE, non esonera il fabbricante dai propri.
Cass. civ. n. 31677/2025Sez. 2Rv. 676475-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Divieto ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021 a carico dell’acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di 57 <!-- pag. 58 --> cessione di prodotti agricoli e alimentari - Ratio - Conseguenze in tema di competenza per territorio.
Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.
Cass. civ. n. 31599/2025Sez. 2Rv. 676471-01
Riguarda ancheart. 47 Codice di procedura civileart. 6 d.lgs. 150/2011art. 4 d.lgs. 198/2021art. 1334 Codice civileart. 1339 Codice civileart. 1375 Codice civilee altri 1
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTENUTO - IN GENERE Progettazione dell'opera - Obbligo del committente di fornire un progetto esecutivo "cantierabile" - Progetto esecutivo gravemente viziato - Conseguenze.
In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998, applicabile ratione temporis), la redazione di un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile" costituisce obbligo che, salve le eccezioni previste ex lege, grava sulla P.A. e deriva da norme imperative che integrano il contenuto del contratto ex art. 1374 c.c., cosicché la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'amministrazione in termini di adempimento degli obblighi contrattuali.
Cass. civ. n. 23520/2025Sez. 1Rv. 675979-01
Riguarda ancheart. 16 legge 109/1994art. 17 legge 109/1994art. 19 legge 109/1994art. 2 legge 415/1998art. 6 legge 415/1998art. 9 legge 415/1998e altri 1
Precedenti: 651454-01, 671450-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' Disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità al soccidante - Sussistenza - Fondamento.
La disciplina della solidarietà contenuta nell'art. 6 della l. n. 689 del 1981 - secondo cui il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione nonché chi è incaricato della direzione o della vigilanza cui è soggetto l'autore della violazione sono obbligati in solido con il medesimo al pagamento della somma dovuta, a meno che non offrano la prova liberatoria ivi prevista - è applicabile al soccidante, in base alle disposizioni del codice civile che gli assegnano la proprietà del bestiame nonché la direzione e il controllo sull'attività di allevamento e di sfruttamento dello stesso, nonché alle clausole del contratto di soccida che regolano a loro volta tali poteri.
Cass. civ. n. 14567/2025Sez. 2Rv. 675371-02
Riguarda ancheart. 2170 Codice civileart. 2171 Codice civileart. 2173 Codice civileart. 2174 Codice civileart. 6 legge 689/1981
Precedenti: 603062-01, 590869-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI Uso aziendale - Idoneità ad eliminare la normale riassorbibilità dei superminimi individuali - Sussistenza - Vincolo "sine die" per la parte datoriale - Esclusione - Potere del datore di lavoro di sottrarsi all'osservanza di tale uso aziendale - Condizioni - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI In genere.
La naturale riassorbibilità dei superminimi individuali può venir meno per effetto di un uso aziendale, ma esso non può vincolare sine die la parte datoriale impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, di sottrarsi alla sua osservanza esercitando la facoltà di recesso prevista nel contratto individuale, la quale deve però esplicarsi nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e in coerenza con la natura di fonte sociale dell'uso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva affermato la revocabilità unilaterale dell'uso aziendale anzidetto, avvenuta senza un'espressa dichiarazione diretta ai lavoratori e in conseguenza della sola previsione di incrementi retributivi in un accordo di rinnovo del c.c.n.l. Telecomunicazioni, che nulla aveva disposto in ordine all'uso suddetto).
Cass. civ. n. 12473/2025Sez. LRv. 675543-01
Riguarda ancheart. 1373 Codice civileart. 2077 Codice civileart. 2078 Codice civileart. 2099 Codice civile
Precedenti: 655017-01, 638966-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).