Art. 252 c.c.Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

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[1]((Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

[2]L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio e' affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

[3]Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

[4]E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art252 · fonte su Normattiva