Art. 252 c.c.Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

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[1]I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

[2]((I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso)).

[3]Se in conseguenza del matrimonio sciolto vi sono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, il riconoscimento non ha effetto se non dal giorno in cui e' ammesso con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. Il riconoscimento non puo' essere ammesso se i figli legittimi o legittimati non hanno raggiunto la maggiore eta' e se non sono stati sentiti.

[4]Se il genitore muore dopo la presentazione dell'istanza e prima dell'emanazione del decreto, gli effetti di questo risalgono alla data della morte. Se il riconoscimento e' contenuto in un testamento, l'istanza per la concessione del decreto puo' essere fatta dal figlio o dal suo rappresentante legale non oltre un anno dalla pubblicazione del testamento.

Testo vigente dal 18 dicembre 1970 al 20 settembre 1975 · versione 28 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art252 · fonte su Normattiva