Art. 252 c.c.Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

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[1]I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

[2]Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge.

[3]Se in conseguenza del matrimonio sciolto vi sono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, il riconoscimento non ha effetto se non dal giorno in cui e' ammesso con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. Il riconoscimento non puo' essere ammesso se i figli legittimi o legittimati non hanno raggiunto la maggiore eta' e se non sono stati sentiti.

[4]Se il genitore muore dopo la presentazione dell'istanza e prima dell'emanazione del decreto, gli effetti di questo risalgono alla data della morte. Se il riconoscimento e' contenuto in un testamento, l'istanza per la concessione del decreto puo' essere fatta dal figlio o dal suo rappresentante legale non oltre un anno dalla pubblicazione del testamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 dicembre 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art252 · fonte su Normattiva