Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di fideiussione concluso dal de cuius - Clausola di solidarietà debitoria tra i coeredi - Violazione del divieto di patto successorio e interferenza col principio di relatività degli effetti del contratto - Esclusione - Ragioni.
In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.
Cass. civ. n. 292/2026Sez. 3Rv. 677568-01
Riguarda ancheart. 458 Codice civileart. 752 Codice civileart. 484 Codice civileart. 1295 Codice civileart. 1372 Codice civileart. 1936 Codice civile
Precedenti: 645219-02, 661331-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - ESTENSIONE Successioni mortis causa - Rinuncia all'eredità da parte di un chiamato e convenzione tra i chiamati della medesima eredità - Efficacia della rinuncia nei rapporti interni - Condizioni - Fondamento. 67 <!-- pag. 68 --> · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE In genere.
In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.
Cass. civ. n. 32703/2025Sez. 2Rv. 676532-01
Riguarda ancheart. 459 Codice civileart. 474 Codice civileart. 519 Codice civileart. 521 Codice civile
Precedenti: 351784-01
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Probatio diabolica a carico dell'attore - Oggetto - Produzione dell'atto di accettazione ereditaria e del rogito di acquisto - Insufficienza - Fondamento.
In tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.
Cass. civ. n. 32446/2025Sez. 2Rv. 676483-01
Riguarda ancheart. 948 Codice civileart. 1158 Codice civileart. 1470 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 650080-01, 662516-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Decesso consumatore sovraindebitato - Erede con beneficio d'inventario - Legittimazione a proporre domanda di ristrutturazione dei debiti del de cuius - Esclusione.
L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto da un lato egli non può agire in luogo o in sostituzione del defunto e, dall'altro, difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio dell'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in un'analoga condizione dell'erede.
Cass. civ. n. 30412/2025Sez. 1Rv. 676314-01
Riguarda ancheart. 67 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 484 Codice civile
Precedenti: 649657-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Donatario chiamato all'eredità - Rinuncia all'eredità - Applicabilità dell'485 c.p.c. ai beni oggetto di donazione - Esclusione - Fondamento - Limiti.
L'art. 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità che, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini previsti, non riguarda il donatario, anche se questi abbia rinunciato all'eredità, in quanto - in tale ipotesi - vi è un titolo che giustifica il trasferimento del bene né la rinuncia è idonea a far rientrare il bene 115 <!-- pag. 116 --> donato nell'asse ereditario, salvi gli effetti dell'azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.
Cass. civ. n. 18056/2025Sez. 2Rv. 676093-01
Riguarda ancheart. 485 Codice civileart. 741 Codice civile
Precedenti: 598337-01, 348094-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Morte della parte - Riassunzione del processo - Individuazione degli eredi - Criteri - Risultanze formali - Sufficienza - Prova contraria.
Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario.
Cass. civ. n. 17009/2025Sez. LRv. 675613-01
Riguarda ancheart. 303 Codice di procedura civileart. 519 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 619380-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Azione proposta dall'erede - Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Cass. civ. n. 14288/2025Sez. 3Rv. 674702-01
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 459 Codice civileart. 460 Codice civileart. 475 Codice civileart. 476 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 649422-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).