Art. 5 c.c. — Atti di disposizione del proprio corpo
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Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1957, n. 235
3aLa L. 3 aprile 1957, n. 235 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione. In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo e' consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado".
L. 26 giugno 1967, n. 458
15aLa L. 26 giugno 1967, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi".
L. 3 aprile 1957, n. 235, come modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 519
15bLa L. 3 aprile 1957, n. 235, come modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 519, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il prelievo di parti di cadavere e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto.
L. 22 maggio 1978, n. 194
56aLa L. 22 maggio 1978, n. 194 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a cio' abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia".
L. 14 aprile 1982, n. 164
64aLa L. 14 aprile 1982, n. 164 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza".
L. 16 dicembre 1999, n. 483
142aLa L. 16 dicembre 1999, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile e' ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi".
L. 14 aprile 1982, n. 164, come modificata dalla L. 3 novembre 2000, n. 396
150aLa L. 14 aprile 1982, n. 164, come modificata dalla L. 3 novembre 2000, n. 396, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
Testo vigente dal 30 marzo 2001 al 10 marzo 2004 · versione 159 su Normattiva