Art. 5 c.c. — Atti di disposizione del proprio corpo
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Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1957, n. 235
3aLa L. 3 aprile 1957, n. 235 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione. In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo e' consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado".
L. 26 giugno 1967, n. 458
15aLa L. 26 giugno 1967, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi".
L. 3 aprile 1957, n. 235, come modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 519
15bLa L. 3 aprile 1957, n. 235, come modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 519, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il prelievo di parti di cadavere e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto.
Testo vigente dal 21 maggio 1968 al 6 giugno 1978 · versione 19 su Normattiva