Art. 5 c.c. — Atti di disposizione del proprio corpo
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1957, n. 235
3aLa L. 3 aprile 1957, n. 235 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione. In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo e' consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado".
L. 26 giugno 1967, n. 458
15aLa L. 26 giugno 1967, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi".
Testo vigente dal 12 luglio 1967 al 21 maggio 1968 · versione 18 su Normattiva