Art. 519 c.c.Dichiarazione di rinunzia

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[1]La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

[2]La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art519 · fonte su Normattiva