Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - ESTENSIONE Successioni mortis causa - Rinuncia all'eredità da parte di un chiamato e convenzione tra i chiamati della medesima eredità - Efficacia della rinuncia nei rapporti interni - Condizioni - Fondamento. 67 <!-- pag. 68 --> · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE In genere.
In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.
Cass. civ. n. 32703/2025Sez. 2Rv. 676532-01
Riguarda ancheart. 459 Codice civileart. 470 Codice civileart. 474 Codice civileart. 521 Codice civile
Precedenti: 351784-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Costituzione in giudizio di un chiamato all'eredità - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.
Cass. civ. n. 24006/2025Sez. 1Rv. 675937-01
Riguarda ancheart. 476 Codice civile
Precedenti: 642519-01, 669971-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c. - Giudizio di impugnazione - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento. 235 <!-- pag. 236 --> Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.
Cass. civ. n. 21924/2025Sez. 3Rv. 675850-01
Riguarda ancheart. 2049 Codice civileart. 1292 Codice civileart. 459 Codice civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 666485-02, 650428-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Morte della parte - Riassunzione del processo - Individuazione degli eredi - Criteri - Risultanze formali - Sufficienza - Prova contraria.
Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario.
Cass. civ. n. 17009/2025Sez. LRv. 675613-01
Riguarda ancheart. 303 Codice di procedura civileart. 470 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 619380-01
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Accettazione tacita dell’eredità del rappresentante - Ammissibilità - Effetti - Successiva rinuncia all’eredità da parte del rappresentato - Efficacia - Esclusione - Fattispecie. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - IN GENERE In genere.
L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).
Cass. civ. n. 15301/2025Sez. 2Rv. 674850-01
Riguarda ancheart. 474 Codice civileart. 476 Codice civileart. 477 Codice civileart. 1388 Codice civileart. 525 Codice civile
Precedenti: 372533-01, 643674-01, 658738-01, 362457-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).