Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - In genere - Guida senza patente - Trattamento sanzionatorio residuale a seguito di depenalizzazione - Rilevanza penale della recidiva nel biennio della guida senza patente - Denunciata disparità di trattamento, violazione del principio di offensività del reato e del principio della funzione rieducativa della pena, nonché dei principi e criteri direttivi della legge di delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001).
Il principio di offensività del reato, desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., osta alla previsione di fattispecie penali che abbiano come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta, come pure a disposizioni che stabiliscano trattamenti penali più severi fondati su qualità personali derivanti dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto-reato. (Precedenti: S. 116/2024 - mass. 46303; S. 249/2010 - mass. 34820).La ragione atta a giustificare gli aumenti di pena previsti dall’art. 99 cod. pen. per i vari casi di recidiva sta non solo nella più elevata pericolosità del reo attestata dai suoi trascorsi criminali, ma anche nel maggior grado di colpevolezza ravvisabile in capo a chi non rinuncia alla commissione di nuovi reati, pur essendo già stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne. Maggior grado di colpevolezza che a sua volta si traduce in una più elevata gravità (soggettiva) del reato. (Precedente: S. 73/2020 - mass. 43274).Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata stabilito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. pone l’accento sull’esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria, evitando in particolare l’abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato. (Precedenti: S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 249/2010 - mass. 34820; S. 192/2007 - mass. 31375).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui, dopo la depenalizzazione della fattispecie base del reato ivi previsto per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016, continua ad attribuire rilievo penale alla guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio, precedentemente configurata come ipotesi aggravata del reato stesso. La recidiva, per assumere rilievo agli effetti dell’art. 116, comma 15, secondo periodo, cod. strada, deve manifestarsi entro un arco temporale assai circoscritto: non si può ritenere, dunque, che tale accertamento assuma le fattezze di un marchio, perché decorso il biennio senza che il soggetto abbia reiterato la violazione, egli torna a porsi nella medesima condizione della generalità dei consociati. Né appare riscontrabile il fenomeno di abnorme sopravvalutazione delle componenti soggettive dell’illecito. La guida senza patente, infatti, rappresenta comunque un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, né la conclusione appare inficiata dal rilievo che la recidiva prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada, diversamente da quella contemplata dall’art. 99 cod. pen., non abbia carattere facoltativo, considerato il fatto che i due principali elementi sui quali tale verifica deve basarsi – la natura e il tempo di commissione dei fatti precedenti – formano nella specie oggetto di tipizzazione normativa). (Precedenti: S. 211/2022 - mass. 45138; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 225/2008 - mass. 32643; S. 354/2002; S. 370/1996; S. 14/1971; S. 110/1968).
Circolazione stradale - Guida di veicolo adibito al trasporto di persone in assenza del prescritto certificato di abilitazione professionale o con certificato scaduto - Previsione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria e della stessa sanzione accessoria del fermo del veicolo - Lamentata irragionevole equiparazione di infrazioni differenti - Generica denuncia di un presunto contrasto tra la norma impugnata ed il parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per la guida di veicolo adibito al trasporto di persone in assenza del prescritto certificato di abilitazione professionale o con certificato scaduto, la medesima sanzione pecuniaria e la medesima sanzione accessoria del fermo del veicolo. Infatti, il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra la disciplina contestata e il parametro evocato, senza precisare quale intervento della Corte, fra i molti astrattamente concepibili, potrebbe assicurarne la compatibilità. Sul punto v., citate, ex multis , ordinanze n. 177, n. 58 e n. 54/2008.
Circolazione stradale - Guida di motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A da parte di soggetto munito di patente di categoria B - Previsione nel d.lgs. n. 152 del 1999 della stessa sanzione amministrativa contemplata per la guida senza patente - Denunciata esorbitanza della norma delegata dai limiti della legge delega - Questione fondata su una premessa interpretativa non confortata dall'esegesi degli interventi normativi e delle decisioni della Corte in materia e avente ad oggetto una norma non applicabile al caso sottoposto all'esame del rimettente - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 13 e 18, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede e sanziona, quale illecito amministrativo, la condotta di chi, in possesso di patente di abilitazione alla guida di categoria B, guidi un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A. Infatti, la questione poggia su una premessa interpretativa che non è confortata dall'esegesi degli interventi normativi e delle decisioni della Corte in materia, dai quali si evince che la norma applicabile al caso sottoposto all'esame del rimettente non è l'art. 116, commi 13 e 18, di cui sopra. - V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 246/1995 e n. 3/1997 e all'ordinanza n. 208/2004.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Sanzioni per violazione del codice della strada - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Misure sanzionatorie per l'affidamento di veicolo ad un soggetto con patente straniera scaduta di validità - Questione carente di esposizione sui fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Infatti, premesso che, pur non specificando il rimettente quale sia la legge o l'atto avente di legge di cui gli articoli impugnati fanno parte, è agevole desumere dal contenuto dell'ordinanza, dall'indicazione numerica degli articoli denunciati, nonché dall'uso dei termini quali "veicolo", "patente", "conducente", che le censure riguardano norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il giudice a quo omette la descrizione della fattispecie controversa, nonché la motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. - In relazione alla carenza di descrizione nell'ordinanza di rimessione della fattispecie controversa e della motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, vedi ordinanza citata n. 339/2006.
Riguarda ancheart. 136 Codice della strada
Circolazione stradale - Guida di motociclo con patente diversa da quella prescritta - Sanzione identica a quella prevista per la guida di motociclo senza alcuna patente - Lamentata ingiustificata equiparazione - Mancata considerazione di precedente pronuncia di incostituzionalità e della possibilità di pervenire ad una soluzione interpretativa conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui punisce la condotta di chi guida un motociclo con patente diversa da quella prescritta con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la più grave ipotesi di guida di un motociclo senza patente alcuna. I rimettenti, infatti, trascurando la effettiva portata del 'novum' costituito dalla sentenza n. 3 del 1997, cha ha censurato la norma impugnata nella parte in cui sanzionava la guida di motociclo con patente inidonea allo stesso modo della guida senza patente e assumendo come tuttora presente nell’ordinamento tale assimilazione, omettono del tutto di esaminare la possibilità di pervenire ad una soluzione diversa – e idonea ad escludere il dubbio di costituzionalità –, attraverso una interpretazione del sistema legislativo tale da ricondurre la disciplina alla sua originaria impostazione.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Durata in misura fissa, senza possibilità di graduare la sanzione secondo la gravità del fatto, ed effetti pregiudizievoli per il proprietario del veicolo anche quando sia persona diversa dal conducente trasgressore - Lamentata contrarietà ai principî di ragionevolezza ed eguaglianza e di proporzionalità delle sanzioni, al confronto con la sanzione pecuniaria principale e rispetto ad altre sanzioni per condotte analoghe (guida senza patente) - Questioni già esaminate - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per guida con patente di validità scaduta, nella duplice ipotesi che il veicolo sia di proprietà dello stesso trasgressore ovvero di persona diversa. Infatti: a) l'art. 27 della Costituzione si riferisce alle pene e non alle sanzioni amministrative; b) non contrasta con l'art. 25 il principio secondo cui il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, a meno che non risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; c) la sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta essere né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice dela strada, di dare una risposta effettiva e immediata alle condotte potenzialmente pericolose. - Questioni già esaminate. Con riferimento al parametro 27, v. citate ordinanze n. 33/2001, n. 278/2001 e n. 282/2001. Con riguardo ai parametri 3 e 25 v. citata ordinanza n. 33/2001. Sul 'tertium comparationis' di cui all'art. 116, comma 13, del codice della strada, v. citata ordinanza n. 278/2001. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, penali e amministrative, v. citate sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995, e ordinanza n. 190/1997.
Riguarda ancheart. 126 Codice della stradaart. 136 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOCICLI - GUIDA DI MOTOCICLO DI OLTRE 125 CENTIMETRI CUBICI CON PATENTE B, ANZICHÉ CON PATENTE A - SANZIONI - OMESSA DIFFERENZIAZIONE RISPETTO ALLA PIÙ GRAVE FATTISPECIE DI GUIDA SENZA PATENTE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motociclo di oltre 125 centimetri cubici con patente di categoria B rispetto a quella di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna. L'omissione, nell'ordinanza di rimessione, di qualsiasi indicazione sui fatti oggetto del giudizio, si risolve, infatti, in un difetto di motivazione circa la sussistenza del requisito della rilevanza della questione di costituzionalità. – Riguardo al costante orientamento in termini, rinvio, per tutte, alle ordinanze n. 418 e n. 385/2002; n. 567 e n. 495/2000.
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLO DI CATEGORIA A, CON AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA GUIDA DI VEICOLI DI CATEGORIA B, A FIANCO DI ISTRUTTORE MUNITO DI PATENTE DI GUIDA DELLA STESSA CATEGORIA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - APPLICABILITA' DI SANZIONE PENALE - LAMENTATO, DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO A CHI GUIDI O SENZA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCITAZIONE, MA A FIANCO DI UN ISTRUTTORE PATENTATO O CON TALE AUTORIZZAZIONE, MA SENZA ISTRUTTORE A FIANCO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 3/1997 - INCOMPARABILITA' DELLE DISCIPLINE MESSE A CONFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116, c. 13, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, con riferimento all'art. 122, commi 7 e 8, stesso codice, punisce con la sanzione penale, anziche' con quella amministrativa, colui che si ponga alla guida di un motoveicolo di categoria A, anche se sulla parte posteriore di esso vi sia una persona, nella veste di accompagnatore, munita della patente di categoria superiore, in quanto sussiste una strutturale diversita' nella guida di siffatti veicoli rispetto a tutti gli altri - ivi compresa la disciplina del 'tertium comparationis' invocata (disciplina legislativa della guida dei veicoli con patente di tipo diverso da quello richiesto per la circolazione regolare) - proprio con riferimento alla fase dell'esercitazione, si' da non consentire il giudizio di comparazione. - S. n. 246/1995.
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOCICLO CON PATENTE DI CAT. B ANZICHE' A - PREVISTA SANZIONE PENALE - IPOTESI DI GUIDA, CON PATENTE DI CAT. B, DI AUTOVEICOLO PER IL QUALE E' RICHIESTA LA PATENTE DI CATEGORIA SUPERIORE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PALESE ARBITRARIETA' DELLA DIVERSA DISCIPLINA - PRECEDENTE MONITO CON SENT. N. 246/1995 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 116, comma 13, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui punisce con la sanzione penale, anziche' con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 125 dello stesso codice, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale e' richiesta la patente di categoria A, in quanto risulta palesemente arbitraria la differenziazione della sanzione prevista per questa condotta che non e' di maggiore gravita', rispetto alla condotta (punita con la sanzione amministrativa) di chi, munito della patente di categoria B, guida un autoveicolo per il quale sia richiesta una patente di categoria superiore. - V. S. n. 246/1995. red.: F. Mangano
sentenza 3/1997massima n. 23098 CIRCOLAZIONE STRADALE - ILLECITI - SANZIONI - GUIDA DI MOTOCICLO - CONDUCENTE IN POSSESSO DI PATENTE B, C O D CONSEGUITA DOPO IL 26 APRILE 1988 - PREVISIONE DELLA SANZIONE PENALE - GUIDA DI AUTOVEICOLO DA PARTE DI CONDUCENTE IN POSSESSO DI PATENTE DIVERSA DA QUELLA PRESCRITTA - PREVISIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La previsione della sanzione penale, stabilita dall'art. 116, comma tredicesimo, del nuovo codice della strada, nei confronti del conducente, munito di patente B, C o D, conseguita dopo il 26 aprile 1988, che sia trovato a guidare un motociclo, per il quale e' invece richiesta la patente A, posta a raffronto con la previsione della sanzione amministrativa, stabilita dall'art. 125, comma terzo, del medesimo codice, per la guida di autoveicolo da parte di chi possegga una patente diversa da quella prescritta, tradisce la sproporzione del trattamento sanzionatorio riservato alle due categorie, ove si consideri che chi guida mezzi pesanti essendo in possesso di una patente diversa da quella prescritta commette una pari o piu' grave infrazione di quella commessa da chi conduce un motociclo, ancorche' di notevole cilindrata, possedendo un diverso titolo abilitativo. Nondimeno, la norma sfugge alle censure di irragionevolezza e disparita' di trattamento, in quanto il legislatore che intenda razionalizzare e rendere omogenee previsioni sanzionatorie diverse non e' tenuto ad una scelta obbligata nel senso della depenalizzazione in una materia delicata come quella in esame, restando libero, nell'esercizio della sua discrezionalita', anche di uniformarle tutte nel senso della sanzione penale. red.: A. Greco