Art. 116 c.d.s. — Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore)
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Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 15 Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. 15 La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, puo' contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale e' tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria D; D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero; E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria C. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida dei veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddetti patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonche' con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi. 15 I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non puo' essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sara' definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di tale attivita'. 12 25 Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. 15 25 Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. 19 29 Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. 21 Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente 19 29 Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ((duecentomila)) a lire ((ottocentomila)). 19 29 16.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575. 15 17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 15 18. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato per la durata della pena principale. L'autorita ' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del codice di procedura penale.
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204
12Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine del 1 luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, e' prorogato al 30 giugno 1995".
D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11
15Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Corte Costituzionale
21La Corte Costituzionale, con sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 15/1/1997, n. 3), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 13 del presente articolo 116 "nella parte in cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale e' richiesta patente di categoria A".
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha diposto (con l'art. 17, comma 25) che gli obblighi di eseguire i versamenti di cui al comma 11 del presente articolo sono soppressi. Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 26) che e' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al comma 8 del presente articolo.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
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