Art. 142 c.p.c.Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel Regno

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[1]Se il destinatario non ha residenza, dimora e domicilio nel Regno e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta, in piego raccomandato.

[2]Una terza copia e' consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 19 marzo 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art142 · fonte su Normattiva