Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ESECUZIONE FORZATA (IN GENERE) - OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI VENTI GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA FISSATA DAL GIUDICE DELL’ESECUZIONE, O AL PIÙ TARDI ALLA STESSA UDIENZA, CON AVVERTIMENTO CHE LA COSTITUZIONE OLTRE I SUDDETTI TERMINI IMPLICA LE DECADENZE DI CUI ALL’ART. 167 COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE A PENA DI NULLITÀ - IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE ORDINARIA INTRODOTTI CON CITAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN ERRONEO E APODITTICO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INSUSSISTENZA DI UN VINCOLO PER IL LEGISLATORE A CONFORMARE IN MODO UGUALE PROCEDIMENTI DIFFERENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Non è fondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione do legittimità costituzionale degli articoli: a) 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, «l'invito all'opposto» a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; b) 163, numero 7, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba contenere l'invito e l'avvertimento in questione; c) 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo; d) nonché del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispongono che nel giudizio di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza. La questione è infatti sollevata sulla base di una premessa apodittica ed erronea – quella secondo cui nel processo al quale dà luogo l’opposizione di terzo all’esecuzione, in forza dell'applicabilità all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, fissata a norma dell'art. 619, dell'art. 183 cod. proc. civ., sancita dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., sarebbero applicabili sia il termine decadenziale di cui all'art. 167, secondo comma, per la proponibilità della domanda riconvenzionale, sia, prima ancora, la norma (art. 163, numero 7, in relazione all'art. 164 cod. proc. civ.) secondo la quale il convenuto deve essere avvertito dall'attore in opposizione dell'esistenza di detto termine – in quanto, da un lato, risulta totalmente omessa ogni considerazione della peculiarità dell’udienza che si svolge davanti ad un giudice individuato dal legislatore esclusivamente in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione, e pertanto del tutto a prescindere dall'eventualità che egli sia competente per il merito dell'opposizione; dall’altro, il rinvio contenuto nell'art. 185 disp. att. all'art. 183 del codice non può essere inteso altrimenti che come materiale–recettizio, e cioè come rinvio al contenuto sostanziale di una norma che, all'epoca, prevedeva esclusivamente la facoltà di “modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate”, e pertanto una facoltà necessariamente esercitabile soltanto dal ricorrente in opposizione, mentre la circostanza che una norma (art. 163, numero 7) preveda la necessità dell'avviso al convenuto, a pena di nullità (art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale non comporta certamente che debba ritenersi costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a procedimenti diversamente strutturati, quando l'omessa previsione di quell'avviso non renda la diversa disciplina manifestamente irragionevole.
Riguarda ancheart. 619 Codice di procedura civileart. 164 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civile
Esecuzione forzata - Opposizione di terzo - Ricorso introduttivo - Invito all’opposto a costituirsi, con avvertimento della decadenza in caso di costituzione oltre i termini, ovvero nullità del ricorso carente di tale avvertimento; ed eventuali domande riconvenzionali dell’opposto - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui: a) non prevedono, a pena di nullità, che il ricorso introduttivo del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere - come la citazione introduttiva del procedimento di cognizione ordinaria - l'invito all'opposto a costitursi nei termini e l'avvertimento sulle conseguenti decadenze; b) non dispongono che l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta. Infatti il rimettente non chiarisce se sussistano le condizioni per l'esame della domanda riconvenzionale - cui si correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione di legittimità costituzionale - e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
sentenza 46/2002massima n. 26799 Riguarda ancheart. 163 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civileart. 619 Codice di procedura civileart. 164 Codice di procedura civile
Processo civile - Costituzione del convenuto - Proposizione di domande nuove - Mancata previsione dei termini di decadenza previsti per le domande riconvenzionali - Questione proposta al fine di un indiretto avallo a favore della interpretazione già assunta dal rimettente - Manifesta inammissibilita'.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 167, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il convenuto debba proporre le eventuali domande nuove entro un termine a pena di decadenza. Infatti, dall'ordinanza di rimessione si evince che il giudice 'a quo', aderendo alla tesi sostenuta da autorevole dottrina in ordine alla applicabilità dell'art. 167 cod. proc. civ. a casi come quello di specie, ha già risolto nel senso invocato la questione, sicché il dubbio di legittimità costituzionale appare prospettato non già perchè non sia altrimenti possibile definire la controversia quanto piuttosto per ottenere indirettamente dalla Corte un avallo a favore della interpretazione assunta, oltre che ai fini delle future decisioni. M.F.
Procedimento civile - Procedimento di divorzio - Udienza di comparizione davanti al giudice istruttore - Costituzione del convenuto e utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coniugi al presidente - Lamentata, irragionevole, disparita' di trattamento rispetto al giudizio di separazione con lesione del diritto di difesa del convenuto e pregiudizio dell'unità familiare - Assenza della necessaria pregiudizialita' della questione - Manifesta inammissibilita'.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, in quanto, secondo una interpretazione giurisprudenziale, non sarebbe più necessaria nel giudizio di divorzio la notifica al convenuto del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore. Infatti, avendo il giudice 'a quo' dichiarato di aderire a diverso indirizzo interpretativo pure affermato in giurisprudenza e da lui ritenuto conforme ai principi costituzionali, la questione appare sollevata non per la sua necessaria pregiudizialità ai fini della decisione della controversia pendente, quanto piuttosto allo scopo di ottenere dalla Corte un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile, con ciò utilizzando il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo. - Sulla estraneità al giudizio di costituzionalità di questioni sollevate per fini di mera interpretazione, v., tra le altre, ordinanze n. 233/2000 e n. 158/2000. M.F.
Riguarda ancheart. 4 Legge sul divorzioart. 8 legge 74/1987art. 115 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RINVIO D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO VENTI GIORNI PRIMA DI TALE UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ASSERITA LESIONE ALTRESI' DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPOSSIBILITA' DI RICONDURRE LE FATTISPECIE DI CUI AL QUARTO ED AL QUINTO COMMA DELL'ART. 168-'BIS' COD. PROC. CIV. AD UNA 'RATIO' COMUNE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, non potendosi configurare la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-'bis' cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una 'ratio' comune e non puo' dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto. Deve altresi' escludersi l'asserita lesione del diritto di difesa, poiche', come la Corte ha piu' volte affermato, <<la garanzia del diritto di difesa non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia>> (ordinanza n. 900 del 1988). - Cfr., pure, S. n. 471/1992, in cui si sottolinea che <<la imposizione di una disciplina generale relativa alla costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza, nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facolta' e di poteri processuali>>. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 269 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civileart. 171 Codice di procedura civile