Art. 18 c.p.c.Foro generale delle persone fisiche

[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

[2]Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, ne' dimora nel Regno o se la dimora e' sconosciuta, e' competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art18 · fonte su Normattiva