Art. 292 c.p.c.Notificazione e comunicazione di atti al contumace

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[1]L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.

[2]Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.

[3]Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

[4]Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 dicembre 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art292 · fonte su Normattiva