Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Eventi ex artt. 299 e 300 c.p.c. - Verificazione dopo la pubblicazione della sentenza - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione.
Gli eventi contemplati dagli artt. 299 e 300 c.p.c., se si verificano dopo la pubblicazione della sentenza, non determinano l'interruzione del processo (il quale, in tale fase, versa in uno stato di quiescenza) ma incidono esclusivamente sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell'atto di impugnazione, nonché sul decorso dei termini per impugnare.
Cass. civ. n. 34083/2025Sez. 3Rv. 677200-01
Riguarda ancheart. 300 Codice di procedura civileart. 328 Codice di procedura civile
Precedenti: 626832-01, 651232-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Estinzione della società - Successione dei soci nei rapporti non esauriti - Legittimazione processuale passiva - Avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza - Fondamento - Condanna alle spese - Ammissibilità. · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.
I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.
Cass. civ. n. 30166/2025Sez. 3Rv. 676986-01
Riguarda ancheart. 2495 Codice civileart. 110 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 673808-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese pendente il giudizio di appello - Riassunzione nei confronti dell’ex socio quale successore - Soggetto tenuto a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado - Condizioni - Fattispecie. · SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - CAUSE PREVISTE DAL CONTRATTO SOCIALE In genere.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente il giudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stesso giudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore 38 <!-- pag. 39 --> della società estinta, il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di una somma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse. (Nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ex-socio nella parte in cui la Corte di appello, riducendo l'importo revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., rispetto alla pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'appellato ex socio tenuto a restituire la differenza tra l'importo già corrisposto in primo grado e quanto riconosciuto con la sentenza di appello).
Cass. civ. n. 28578/2025Sez. 1Rv. 676551-01
Riguarda ancheart. 2495 Codice civileart. 110 Codice di procedura civileart. 67 Legge fallimentare
Precedenti: 675633-02, 673808-01
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Art. 42, comma 9, l. r. Marche n. 19 del 2022 - Soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) - Successione dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona in universum ius - Esclusione - Conseguenze - Permanenza della legittimazione processuale dell'ente soppresso - Sussistenza. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE In genere.
In tema di successione tra enti pubblici, la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi dell'art. 42, comma 9, della l.r. Marche n. 19 del 2022, non ha determinato la successione universale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, alla quale la norma attribuisce la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle aziende sanitarie territoriali, permanendo, conseguentemente, la legittimazione processuale dell'ente soppresso.
Cass. civ. n. 21889/2025Sez. 3Rv. 675904-01
Riguarda ancheart. 81 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civile
Precedenti: 551660-01, 639555-01, 661509-03
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Riassunzione o prosecuzione del giudizio a seguito di interruzione - Decorrenza del termine - Differente tipologia (automatica o non automatica) dell'interruzione - Conseguenze.
In tema di interruzione del processo, il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice, mentre, nei casi di interruzione automatica (nella specie, morte del difensore dell'appellato, intervenuta dopo la notifica dell'atto di impugnazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio), decorre non già dalla data dell'evento ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione.
Cass. civ. n. 19444/2025Sez. 3Rv. 675729-01
Riguarda ancheart. 300 Codice di procedura civileart. 301 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civile
Precedenti: 673339-01, 671345-01
MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE Mandatario "ad negotia" costituito in giudizio per il mandante, a mezzo di procuratore legale - Morte del mandante - Conseguenze processuali - Atti compiuti dal mandatario anteriormente alla conoscenza della morte del mandante - Validità nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad negotia", costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario). 114 <!-- pag. 115 -->
Cass. civ. n. 10446/2025Sez. 2Rv. 674816-01
Riguarda ancheart. 1722 Codice civileart. 77 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 1398 Codice civileart. 1399 Codice civile
Precedenti: 648169-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Azione revocatoria ordinaria - Fallimento della società convenuta nel corso del giudizio di merito - Omessa dichiarazione di interruzione del giudizio - Nullità relativa degli atti successivi - Parte interessata a farla valere - Curatela fallimentare - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).
Cass. civ. n. 9649/2025Sez. 3Rv. 674665-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 157 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civile
Precedenti: 661210-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).