Art. 313 c.p.c.Querela di falso

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[1]La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

[2]Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

[3]Negli altri casi si applicano i termini di cui all'articolo 166, ridotti a meta'. Inoltre il pretore o il conciliatore puo' ulteriormente abbreviare fino alla meta' i termini cosi' ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

[4]Il convenuto puo' controcitare a un'udienza piu' vicina, osservati i termini sopra determinati.

[5]Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art313 · fonte su Normattiva