Art. 313 c.p.c.Querela di falso

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[1]La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre la indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. 61

[2]Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

[3]Negli altri casi si applicano i termini di cui allo art. 13-bis, ridotti a meta'. Inoltre il pretore o il conciliatore puo' ulteriormente abbreviare fino alla meta' i termini cosi' ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

[4]Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

61

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 24 maggio 1991, n. 214 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1991, n. 21), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione".

Testo vigente dal 30 maggio 1991 al 1 gennaio 1993 · versione 58 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art313 · fonte su Normattiva