Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Mezzo di gravame - Individuazione ex art. 403, comma 2 c.p.c. - Successive modifiche legislative - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di impugnazione, il mezzo di gravame avverso la sentenza che è stata pronunciata nel giudizio di revocazione è quello previsto originariamente al momento in cui fu pronunciata la sentenza impugnata per revocazione, ai sensi dell'art. 403, comma 2, c.p.c., senza che possano assumere rilievo le successive modifiche legislative. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello che - applicando erroneamente il termine breve di sei mesi e non quello di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., laddove la sentenza oggetto di revocazione era precedente l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - aveva ritenuto tardivo l'appello proposto nei confronti della decisione sulla revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento resa in data anteriore alla legge n. 69 del 2009).
Cass. civ. n. 3031/2026Sez. 1Rv. 677291-01
Riguarda ancheart. 403 Codice di procedura civile
Precedenti: 624663-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento dello straniero presso un centro per il rimpatrio - Convalida - Applicabilità al procedimento della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Ragioni. · PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione del procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.
Cass. civ. n. 1668/2026Sez. 1Rv. 676705-01
Riguarda ancheart. 13 Costituzioneart. 325 Codice di procedura civileart. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 742/1969
Precedenti: 674498-01, 663963-01, 673844-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Opposizione al decreto ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Termine - Decorrenza - Comunicazione o notificazione del decreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).
Cass. civ. n. 1619/2026Sez. LRv. 677552-01
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratoriart. 47 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civile
Precedenti: 565518-01, 588401-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Pronuncia sul reclamo ex art. 26 l.fall. - Lettura in udienza - Termine per il ricorso in cassazione - Decorrenza. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.
Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.
Cass. civ. n. 1463/2026Sez. 1Rv. 677055-01
Riguarda ancheart. 26 Legge fallimentareart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 674528-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per Cassazione - Verifica della tempestività - Ricorsi introdotti a partire dal 1° gennaio 2023 - Prova della notificazione della sentenza impugnata - Condizioni - Fondamento. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.
In relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza.
Cass. civ. n. 34959/2025Sez. 3Rv. 677215-01
Riguarda ancheart. 16 d.l. 179/2012art. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 647029-01, 653597-04, 648132-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE Giudizio di rinvio - Nullità della notifica dell’atto di riassunzione nei confronti di una parte - Legittimazione - Titolarità in capo ai litisconsorti processuali - Esclusione - Contumace involontario - Impugnazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Necessità.
Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.
Cass. civ. n. 33864/2025Sez. 3Rv. 677207-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 293 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civileart. 392 Codice di procedura civile
Precedenti: 573512-01, 674174-01, 516842-01, 601221-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza dichiarativa di incompetenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Acquiescenza tacita - Esclusione - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.
La riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, quando sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza, non integra acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla suddetta statuizione né rende inammissibile l'impugnazione successivamente proposta (nella specie, l'appello avverso la sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace), trattandosi di iniziativa rispondente ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 32088/2025Sez. 3Rv. 677193-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 50 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 647303-01, 543310-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notifica della sentenza - Idoneità a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare - Requisiti - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deve essere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore della parte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddetto fine acceleratorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'idoneità, al suddetto fine, della trasmissione della sentenza a mezzo PEC al procuratore costituito, in allegato ad una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore).
Cass. civ. n. 31910/2025Sez. 3Rv. 677090-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civile
Precedenti: 668710-01, 658856-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Parte contumace nel giudizio di revocazione - Sentenza di accoglimento - Necessità della notifica alla parte personalmente - Mancanza della comunicazione integrale ai fini del termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i. - Conseguenze - Fattispecie in tema di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viziata da errore revocatorio. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE In genere.
In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).
Cass. civ. n. 27909/2025Sez. 1Rv. 676777-01
Riguarda ancheart. 170 Codice di procedura civileart. 285 Codice di procedura civileart. 292 Codice di procedura civileart. 51 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Precedenti: 668958-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Principio di ultrattività del rito - Presupposto - Rito effettivamente seguito dal giudice nella trattazione della causa - Erroneità - Irrilevanza -Fattispecie.
L'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. (Nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era 95 <!-- pag. 96 --> stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività).
Cass. civ. n. 27853/2025Sez. 3Rv. 676592-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 433 Codice di procedura civileart. 447 Codice di procedura civile
Precedenti: 655778-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo è inammissibile se l'interesse ad impugnare non è sorto da quello principale, quale esigenza di difesa dell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C., a fronte di un ricorso principale volto a censurare il rigetto di un'azione revocatoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dal terzo intervenuto, avente ad oggetto l'autonomo capo della sentenza relativo alla sua condanna alle spese per mancata prova della sua legittimazione all'intervento).
Cass. civ. n. 27052/2025Sez. 3Rv. 676719-01
Riguarda ancheart. 371 Codice di procedura civile
Precedenti: 653787-01, 670662-01, 659289-02
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine breve di impugnazione - Decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza - Necessità - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Mancanza della notifica - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 26288/2025Sez. 2Rv. 676708-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 325 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civileart. 14 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 661545-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Giudizio in cassazione - Mancata allegazione di parte sull'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Termine “lungo” ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Allegazione di parte sull'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Termine “breve” ex art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Onere di deposito della relata di notifica - Sussistenza - Conseguenze.
Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 23982/2025Sez. 1Rv. 675931-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 671373-01, 661874-01, 665188-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Liquidazione dei compensi in favore del CTU - Decreto successivo alla definizione del giudizio - Abnormità - Conseguenze - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento - Termine.
Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3), c.p.c..
Cass. civ. n. 20608/2025Sez. 2Rv. 675689-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 633 Codice di procedura civileart. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 645345-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.
Cass. civ. n. 16649/2025Sez. 3Rv. 675327-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civile
Precedenti: 666540-01, 598037-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di accoglimento del reclamo avverso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - Comunicazione integrale - Applicabilità del termine lungo - Esclusione - Conseguenze. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.
La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 11449/2025Sez. 1Rv. 674528-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 739 Codice di procedura civileart. 14 legge 3/2012
Precedenti: 670270-01
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - Termini delle opposizioni esecutive - Applicabilità - Ragioni.
La sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020, si applica anche alle opposizioni esecutive, in ragione, oltre che dell'inequivoco tenore letterale della disposizione (che prevede la sospensione del decorso dei termini per "il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili"), della ratio legis, ad essa sottesa, di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per l'eccezionale vicenda pandemica da Covid-19.
Cass. civ. n. 11375/2025Sez. 3Rv. 674871-01
Riguarda ancheart. 83 Decreto Cura Italiaart. 36 d.l. 23/2020
Precedenti: 672932-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Pubblicazione e deposito della sentenza - Coincidenza - Momento identificativo - Effetti - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Conseguenze - Accertamento del giudice ed onere della parte - Fattispecie.
Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, sicché, se tali momenti sono impropriamente scissi con apposizione in calce alla decisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente affermato la tardività dell'impugnazione senza considerare che, in conseguenza dell'accorpamento di due diversi Uffici del G.d.P., la sentenza, pur depositata presso la cancelleria dell'ufficio accorpato, era stata reperita e inserita nell'elenco cronologico delle sentenze - evento dal quale dipende il deposito - di quello accorpante oltre un anno dopo).
Cass. civ. n. 10810/2025Sez. 3Rv. 674437-01
Riguarda ancheart. 133 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 644662-01, 667571-01, 657755-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).