Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Domanda di addebito - Violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro - Prova - Esame complessivo degli esiti istruttori – Necessità - Prova di un unico episodio di violenza - Sufficienza - Fondamento.
In tema di separazione personale dei coniugi, nell'esame della domanda di addebito la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio per cui la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di aggressione fisica, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di addebito per inammissibilità delle richieste di assunzione di prova testimoniale e di consulenza medico-legale, aveva svalutato la valenza dimostrativa della documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa a lesioni personali dalla medesima riportate).
Cass. civ. n. 1007/2026Sez. 1Rv. 676830-02
Riguarda ancheart. 151 Codice civileart. 244 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 627364-01, 638487-01, 620253-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Omessa liquidazione delle spese di primo grado - Appello sul merito della domanda - Accoglimento - Liquidazione officiosa delle spese di primo grado - Esclusione - Fondamento.
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Cass. civ. n. 33669/2025Sez. 3Rv. 677137-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 648466-01, 673210-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Giudizio di appello - Passaggio in giudicato della decisione di merito - Diversa motivazione del giudice del gravame - Compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. - Esclusione. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.
Cass. civ. n. 32951/2025Sez. 2Rv. 676488-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 92 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 648466-01, 655640-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Impugnazione spiegata con ricorso anziché con citazione - Sanatoria - Condizioni - Principio in tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali - Inapplicabilità - Rimessione in termini - Esclusione. 61 <!-- pag. 62 --> L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.
Cass. civ. n. 31016/2025Sez. 2Rv. 676955-01
Riguarda ancheart. 6 d.lgs. 150/2011art. 36 d.lgs. 150/2011art. 23 legge 689/1981art. 156 Codice di procedura civile
Precedenti: 643182-01, 629584-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Rimessione in termini - Modalità - Sindacato del giudice di appello - Regressione del processo - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere.
Il giudice di secondo grado, investito con specifico motivo di appello della questione relativa alle modalità della rimessione in termini, una volta accertato che la parte non ha depositato tempestivamente la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., stante l'effetto devolutivo del gravame, deve esercitare il sindacato sulle concrete modalità della rimessione mediante la valutazione della legittimità del tardivo deposito dell'atto difensivo e non attraverso la concessione, sia pur a tutte le parti, di un nuovo termine, poiché ciò determinerebbe una non consentita regressione del processo.
Cass. civ. n. 30755/2025Sez. 1Rv. 677070-01
Riguarda ancheart. 183 Codice di procedura civile
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cognizione circoscritta alle questioni prospettate - Sussistenza - Limiti - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO In genere.
In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).
Cass. civ. n. 29782/2025Sez. 1Rv. 677115-01
Riguarda ancheart. 339 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 673072-01, 556098-01, 645991-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d’appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
Cass. civ. n. 28083/2025Sez. 1Rv. 676225-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 333 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 653896-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Principio di ultrattività del rito - Presupposto - Rito effettivamente seguito dal giudice nella trattazione della causa - Erroneità - Irrilevanza -Fattispecie.
L'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. (Nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era 95 <!-- pag. 96 --> stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività).
Cass. civ. n. 27853/2025Sez. 3Rv. 676592-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civileart. 433 Codice di procedura civileart. 447 Codice di procedura civile
Precedenti: 655778-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione in sede di gravame delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Generico rinvio agli atti del primo giudizio - Sufficienza - Esclusione - Specifica riproposizione - Necessità - Modalità - Fattispecie.
In caso di reiterazione, in sede di gravame, delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado, non è sufficiente un generico rinvio agli atti di tale ultimo giudizio ma è necessario che esse siano specificamente riproposte, dovendo, peraltro, compiersi la valutazione dell'assolvimento di tale onere attraverso l'esame dell'intero atto di impugnazione, mediante la verifica se i contenuti delle istanze istruttorie possano ritenersi ugualmente riconoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, anche se riprodotti in luogo diverso dalle conclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibili le istanze istruttorie indicate nelle conclusioni dell'atto di appello, mediante rinvio a quelle richieste in primo grado, nonostante l'appellante avesse trascritto l'articolato della prova orale per la cui ammissione aveva conclusivamente insistito).
Cass. civ. n. 27483/2025Sez. 3Rv. 676588-01
Riguarda ancheart. 346 Codice di procedura civileart. 187 Codice di procedura civile
Precedenti: 668195-01, 658400-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE Divieto di reformatio in peius - Contenuto - Reiezione del gravame principale - Possibilità per l’appellato di giovarsene in assenza di appello incidentale - Esclusione - Fattispecie.
Il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'appello che, in assenza di impugnazione incidentale, aveva 120 <!-- pag. 121 --> rinnovato la decisione per intero, modificando in peius la posizione del direttore dei lavori in ordine a voci di danno liquidate dal Tribunale in misura inferiore o non liquidate affatto).
Cass. civ. n. 18765/2025Sez. 2Rv. 675998-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 659565-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Termine di perfezionamento - Sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.
Il termine di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte - necessario per il perfezionamento della notificazione ex art. 143 c.p.c. - non è assoggettato alla sospensione feriale, in quanto non è preordinato al compimento di un atto da parte del destinatario della notifica, ma rileva unicamente come co-elemento della fattispecie normativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la notifica effettuata, ex art. 143 c.p.c., nel mese di agosto, sulla base dell'erroneo presupposto che il termine di venti giorni iniziasse a decorrere solo allo spirare del periodo di sospensione feriale).
Cass. civ. n. 15810/2025Sez. 3Rv. 675383-01
Riguarda ancheart. 143 Codice di procedura civile
Precedenti: 453020-01, 661339-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., ratione temporis applicabile, sull'erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, in realtà non disposto dal giudice di prime cure, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevava la data di deposito e non di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado).
Cass. civ. n. 10509/2025Sez. 3Rv. 674650-01
Riguarda ancheart. 323 Codice di procedura civileart. 702 Codice di procedura civileart. 434 Codice di procedura civile
Precedenti: 661595-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, nell'invocare l'ammissibilità dell'opposizione avverso una cartella esattoriale, fondata su ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910, perché proponibile senza limiti di tempo, quando volta a contestare il difetto del titolo esecutivo, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione era stata pronunciata in forza del principio per cui il debitore opponente non può far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo).
Cass. civ. n. 9059/2025Sez. 3Rv. 674606-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 366 Codice di procedura civile
Precedenti: 669796-01, 625631-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).