Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie. · PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al 42 <!-- pag. 43 --> giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
Cass. civ. n. 2184/2026Sez. 2Rv. 676802-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 39 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civileart. 46 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 663541-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA Sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio derogabile - Giudicato interno - Formazione - Condizioni. 40 <!-- pag. 41 --> In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.
Cass. civ. n. 28825/2025Sez. 1Rv. 675985-01
Riguarda ancheart. 44 Codice di procedura civileart. 39 Codice di procedura civileart. 28 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 638062-01, 605564-01
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Cumulo di domande soggette a riti diversi - Presupposti - Connessione cd. per subordinazione o forte - Domande soggettivamente connesse - Esclusione.
L'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinazione o forte (art. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario (salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità di proporre cumulativamente più domande - soggette a riti diversi - connesse solo soggettivamente ex artt. 33 o 103 c.p.c..
Cass. civ. n. 26537/2025Sez. 3Rv. 676584-01
Riguarda ancheart. 31 Codice di procedura civileart. 32 Codice di procedura civileart. 34 Codice di procedura civileart. 35 Codice di procedura civileart. 36 Codice di procedura civileart. 33 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 561390-01, 577808-01
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Danni da sinistro stradale - Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale ex art. 40, comma 1, c.p.c., poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Cass. civ. n. 15817/2025Sez. 3Rv. 674772-01
Riguarda ancheart. 2054 Codice civileart. 7 Codice di procedura civileart. 9 Codice di procedura civileart. 45 Codice di procedura civile
Precedenti: 651365-01, 642132-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).