Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust - Causa di accertamento della nullità della fideiussione - Continenza - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione all'esecuzione - Necessità. · CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.
Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.
Cass. civ. n. 3661/2026Sez. 3Rv. 677809-01
Riguarda ancheart. 1419 Codice civileart. 39 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 616 Codice di procedura civileart. 33 legge 287/1990e altri 2
Precedenti: 673641-03, 672505-01, 677572-01, 664063-02
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Obblighi contributivi del datore di lavoro - Controversie - Competenza per territorio - Individuazione - art. 444, comma 1 e 3, c.p.c. - Distinzione - Criteri - Fattispecie. 98 <!-- pag. 99 --> La competenza territoriale sulle controversie riguardanti gli obblighi previdenziali di un lavoratore autonomo quale datore di lavoro appartiene al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente deputato a gestire la posizione previdenziale dei lavoratori, ex art. 444, comma 3, c.p.c. - che vale quale regola speciale cui vanno ricondotte le controversie riferite agli obblighi datoriali - e non a quello del luogo di residenza dell'attore, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 444 c.p.c., relativo alla generalità delle cause relative a diritti e ad obblighi previdenziali, non datoriali.
(Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una controversia avente ad oggetto cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi previdenziali, originati da modelli DM10, dovuti dalla ricorrente per i suoi dipendenti).
Cass. civ. n. 3433/2026Sez. LRv. 677661-01
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura civile
Precedenti: 658522-01, 653140-01, 641372-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie. · PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al 42 <!-- pag. 43 --> giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
Cass. civ. n. 2184/2026Sez. 2Rv. 676802-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 39 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civileart. 46 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 663541-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Procedimento per convalida ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Opposizione dell'intimato - Poteri del giudice - Limiti - Sospensione ex art. 295 c.p.c.- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 74 <!-- pag. 75 --> Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c.
(In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).
Cass. civ. n. 1484/2026Sez. 3Rv. 677671-01
Riguarda ancheart. 295 Codice di procedura civileart. 657 Codice di procedura civileart. 665 Codice di procedura civile
Precedenti: 619225-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione negativa della litispendenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
L'ordinanza che rigetta un'eccezione di litispendenza è impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto implica l'affermazione della sussistenza della competenza a decidere del giudice che la pronuncia.
Cass. civ. n. 1495/2026Sez. 3Rv. 677700-01
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civile
Precedenti: 426211-01, 669916-01, 565627-01, 664255-01
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento ex l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche di cui alla l. n. 18 del 2015) - Incompetenza territoriale inderogabile ex art. 4 - Rilievo nella fase sommaria - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Successiva pronuncia sulla competenza nella fase a cognizione piena - Mezzi di impugnazione. · RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.
Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 33241/2025Sez. 3Rv. 677321-05
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 4 legge 117/1988art. 5 legge 117/1988art. 43 Codice di procedura civile
Precedenti: 581264-01, 655819-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Responsabilità sanitaria - Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Fase sommaria - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.
Cass. civ. n. 33249/2025Sez. 3Rv. 677177-01
Riguarda ancheart. 295 Codice di procedura civileart. 696 Codice di procedura civile
Precedenti: 674842-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Invito a precisare le conclusioni su thema decidendum comprensivo di una questione di competenza e di merito - 68 <!-- pag. 69 --> Rimessione della causa in istruttoria - Pronuncia implicita sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze processuali - Fattispecie.
L'ordinanza con cui il giudice, dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni ex art. 187 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione, disponga la prosecuzione dell'istruttoria sul merito della causa, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata, integra una decisione implicita affermativa della stessa, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata immediatamente con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.; ovvero, nel caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su questioni di merito, avverso tale provvedimento sarà esperibile il regolamento facoltativo o l'appello, a seconda che le contestazioni riguardino, rispettivamente, le statuizioni sulla competenza o pure quelle sul merito. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza in favore degli arbitri, giacché il giudice di prime cure aveva emesso un'ordinanza non impugnata che, affrontato inequivocamente il tema dell'inefficacia di una clausola arbitrale, disponeva istruttoria per la quantificazione del credito litigioso).
Cass. civ. n. 32950/2025Sez. 2Rv. 676487-01
Riguarda ancheart. 187 Codice di procedura civileart. 47 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civile
Precedenti: 646333-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Dichiarazione di litispendenza emessa dal giudice di pace - Mezzo di impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Appello - Esperibilità.
In considerazione delle ragioni di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo dinanzi al giudice di pace, la dichiarazione di litispendenza emessa da quest'ultimo può essere impugnata non già con il regolamento di competenza ma con l'appello ex art. 339 c.p.c.
Cass. civ. n. 32803/2025Sez. 3Rv. 677132-01
Riguarda ancheart. 46 Codice di procedura civileart. 339 Codice di procedura civile
Precedenti: 588102-01, 664674-01, 674016-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ambito - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 32276/2025Sez. 3Rv. 677117-01
Riguarda ancheart. 47 Codice di procedura civileart. 49 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civile
Precedenti: 599112-01, 642061-03, 557869-01
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Incompetenza territoriale - Rilievo ex art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Violazione della preclusione - Conseguenze - Fondamento.
L'incompetenza per territorio inderogabile, anche quando venga in rilievo il foro del consumatore, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito che va posta, esaminata e risolta per prima rispetto alle questioni di merito, sicché ove detta preclusione venga violata, il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che abbiano per effetto la vanificazione dell'intera attività istruttoria già svolta.
Cass. civ. n. 32202/2025Sez. 3Rv. 677136-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 66 Codice del consumo
Precedenti: 641611-01, 630742-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Facoltà discrezionale ed esclusiva del giudice della causa riassunta - Mancato esercizio - Incensurabilità - Ragioni. 55 <!-- pag. 56 --> Le parti non sono legittimate a dolersi della mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 c.p.c., da parte del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito di pronuncia d'incompetenza, trattandosi di uno strumento discrezionale nell'esclusiva disponibilità del giudice non volto a supplire al mancato utilizzo del mezzo d'impugnazione messo a disposizione della parte dall'art. 42 c.p.c.
Cass. civ. n. 30761/2025Sez. 2Rv. 676976-01
Riguarda ancheart. 45 Codice di procedura civile
Precedenti: 676027-01, 591757-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di interruzione del processo - Ammissione del debitore all’amministrazione straordinaria - Decisione di rigetto - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Fondamento.
La decisione che, pronunciando sulla sola competenza, abbia respinto l'eccezione di interruzione del processo per intervenuta ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito esaminata ai soli fini della pronuncia di competenza.
Cass. civ. n. 30728/2025Sez. 1Rv. 676452-01
Riguarda ancheart. 300 Codice di procedura civileart. 2 d.l. 347/2003
Precedenti: 656347-01, 662227-02
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Accoglimento della domanda principale e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di incompetenza - Impugnazione della statuizione di inammissibilità da parte del resistente - Regolamento di competenza - Necessità. · PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.
Nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.
Cass. civ. n. 28976/2025Sez. LRv. 677017-03
Riguarda ancheart. 43 Codice di procedura civileart. 409 Codice di procedura civileart. 418 Codice di procedura civile
Precedenti: 469180-01, 670676-01
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio - Affidamento dei figli - Attrazione della competenza da parte del tribunale ordinario - Art. 38 disp. att. c.c., ante novella ex l. n. 206 del 2021 - Condizioni - Fattispecie. · FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.
In tema di affidamento dei figli minori, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella ex l. n. 206 del 2021, limita la vis attractiva del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento de potestate o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni. 14 <!-- pag. 15 --> (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale ordinario a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni era stato introdotto dal P.M. in epoca antecedente al giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario e prima del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.).
Cass. civ. n. 28901/2025Sez. 1Rv. 676230-01
Riguarda ancheart. 5 Codice di procedura civileart. 1 legge 206/2021art. 333 Codice civileart. 316 Codice civile
Precedenti: 673394-01, 671461-01, 661507-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Omessa proposizione o declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza - Conseguenze - Contestazioni sulla competenza svolte nei successivi gradi dello stesso giudizio - Ammissibilità - Esclusione per intervenuto giudicato interno. · COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere. · COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA In genere.
L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.
Cass. civ. n. 25245/2025Sez. 2Rv. 676027-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 44 Codice di procedura civileart. 45 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 621863-01
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità - Domanda proposta esclusivamente nei confronti della Repubblica Federale di Germania - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri - Art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. l. n. 79 del 2022 - Limiti. · COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.
In relazione alle domande proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie, poiché, da un lato l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (secondo cui i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente sul Fondo "Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) non ha fatto venir meno la legittimazione passiva della Repubblica Federale tedesca nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, introducendo un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva; dall'altro, la legittimazione passiva dello Stato estero non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano, neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art.43, il quale, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.
Cass. civ. n. 23669/2025Sez. 3Rv. 676136-01
Riguarda ancheart. 43 d.l. 36/2022art. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 25 Codice di procedura civileart. 6 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
Precedenti: 674210-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decreto ingiuntivo emesso da giudice territorialmente incompetente - Sentenza dichiarativa di nullità in sede di opposizione - Natura - Decisione esclusivamente sulla competenza - Conseguenze - Impugnazione con regolamento necessario di competenza - Necessità - Pronuncia emessa in grado d’appello - Applicabilità – Fondamento.
La sentenza che, in sede di opposizione, dichiari la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria, ed è, pertanto, impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, anche se emessa in grado di appello, poiché l'art. 42 c.p.c. non opera distinzioni tra sentenze di primo e di secondo grado.
Cass. civ. n. 22343/2025Sez. 3Rv. 676207-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
Precedenti: 649430-01, 657118-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale regolata dall’art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Eccezione di previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero - Sospensione del giudizio da parte del giudice italiano - Condizioni - Fattispecie.
In tema di litispendenza internazionale, il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo non essendo possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione, con la conseguenza che è illegittimità della sospensione del giudizio da parte del giudice italiano successivamente adito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva sospeso il procedimento innanzi a sé pendente, individuando la litispendenza di un procedimento innanzi al giudice straniero conclusosi con la declaratoria, passata in cosa giudicata, di difetto di giurisdizione in favore del giudice italiano.).
Cass. civ. n. 22148/2025Sez. 1Rv. 675750-01
Riguarda ancheart. 295 Codice di procedura civileart. 7 Diritto internazionale privatoart. 65 Diritto internazionale privato
Precedenti: 660738-01, 674649-01, 627440-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione.
Cass. civ. n. 17032/2025Sez. 2Rv. 675441-02
Riguarda ancheart. 183 Codice di procedura civileart. 275 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 190 Codice di procedura civile
Precedenti: 631956-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).