Art. 421 c.p.c.Poteri istruttori del giudice

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[1]All'ammissione dei mezzi di prova provvede con ordinanza il collegio, il quale procede all'assunzione dei mezzi stessi in udienza, oppure delega uno dei suoi componenti all'assunzione di determinati mezzi di prova.

[2]Salvo il caso di consenso delle parti, la prova della potenzialita' economica dell'azienda e dei costi di produzione non puo' farsi che mediante atti e documenti esibiti dalle parti o pubblicati, interrogatorio delle parti, accesso giudiziale, e testimonianza di cittadini esperti estranei all'azienda.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art421 · fonte su Normattiva