Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Pista probatoria - Necessità - Limiti.
Nel rito del lavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente 147 <!-- pag. 148 --> decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio.
Cass. civ. n. 32596/2025Sez. LRv. 677149-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 437 Codice di procedura civile
Precedenti: 655013-01, 672307-01, 651494-01, 643939-01
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONFRONTO Controversia tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi - Incapacità a testimoniare del lavoratore - Esclusione - Fondamento - Potere del giudice di interrogarlo liberamente ex art. 421, comma 4, c.p.c. - Sussistenza.
Nella causa tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi non sussiste incapacità a testimoniare del lavoratore, difettando un interesse giuridico attuale e concreto che lo legittimi ad intervenire in giudizio - il quale non è ravvisabile nell'interesse di mero fatto a che la controversia venga decisa in un certo modo, in coerenza con l'esclusiva titolarità del credito contributivo in capo all'ente -, ferma restando la possibilità, per il giudice, di interrogarlo liberamente ai sensi dell'art. 421, comma 4, c.p.c.
Cass. civ. n. 23594/2025Sez. LRv. 676267-01
Riguarda ancheart. 246 Codice di procedura civile
Precedenti: 638313-01, 615896-01, 624950-01, 668788-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Rito del lavoro - Processo civile telematico - Omesso deposito del fascicolo di parte da parte dell'appellante - Ordine di provvedervi da parte del giudice - Necessità - Omissione - Conseguenze - Rigetto nel merito dell'impugnazione.
Nel rito del lavoro - anche se svolto in modalità telematica - il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli altri atti di causa, provveda a sollecitare alla parte, a norma dell'art. 421 c.p.c., tale deposito, dovendo rigettare nel merito l'impugnazione solo in caso di inosservanza dell'ordine.
Cass. civ. n. 20812/2025Sez. LRv. 676067-01
Precedenti: 615571-01
PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE Esercizio di potere officioso ex artt. 210 e 421 c.p.c. - Motivazione idonea - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni).
Cass. civ. n. 19760/2025Sez. 2Rv. 675314-01
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura civileart. 111 Costituzioneart. 118 Codice di procedura civile
Precedenti: 662416-02, 618320-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).