Art. 696 c.p.c.Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

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[1]Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. 56 81

[2]Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

56

La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 471 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante".

Corte Costituzionale

81

La Corte Costituzionale con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 257 (in G.U. 1a s.s. 24/7/1996, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il consenso".

Testo vigente dal 25 luglio 1996 al 21 marzo 1998 · versione 82 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art696 · fonte su Normattiva