Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ante causam - Acquisizione della relazione al successivo giudizio di cognizione - Opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento ante causam - Esclusione - Opponibilità a tutte le parti del giudizio di cognizione - Fondamento - Fattispecie. · PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam).
Cass. civ. n. 342/2026Sez. 2Rv. 676563-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 115 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civile
Precedenti: 667109-01, 659580-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Responsabilità sanitaria - Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Fase sommaria - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.
Cass. civ. n. 33249/2025Sez. 3Rv. 677177-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civile
Precedenti: 674842-01
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Art. 8, comma 3, l. n. 24 del 2017 - Termine per l’introduzione del giudizio di merito - Mancato rispetto - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda - Sussistenza. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del termine, ex art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, per l'introduzione del giudizio di merito non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
Cass. civ. n. 31999/2025Sez. 3Rv. 677092-01
Riguarda ancheart. 702 Codice di procedura civileart. 8 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 674842-01, 675341-01
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimenti di istruzione preventiva - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie. · PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO In genere.
Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso 9 <!-- pag. 10 --> SEZIONI UNITE provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.
Cass. civ. n. 28587/2025Sez. URv. 676579-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 648719-01, 598057-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Avvenuto espletamento della mediazione - Termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione ex art. 8, comma 3, l. n. 24 del 2017 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espressamente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata praeter legem, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale.
Cass. civ. n. 15466/2025Sez. 3Rv. 675341-01
Riguarda ancheart. 8 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 663868-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Successiva proposizione di azione di accertamento negativo di una delle parti - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Presupposto di ammissibilità - Interesse ad agire diverso dalla refusione delle spese di ATP - Necessità - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI In genere.
La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui responsabilità era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese).
Cass. civ. n. 13385/2025Sez. 3Rv. 674686-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 674607-01, 672260-01, 669454-01, 636440-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).
Cass. civ. n. 10151/2025Sez. 2Rv. 674283-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 47 Codice di procedura civile
Precedenti: 642735-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).