Art. 696 c.p.c.Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 novembre 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.

[2]Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 novembre 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art696 · fonte su Normattiva