Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Cessione di credito nascente da contratto - Subingresso del cessionario nella clausola compromissoria - Configurabilità - Esclusione - Opponibilità della clausola compromissoria da parte del debitore ceduto - Sussistenza - Fondamento.
Il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale è inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, mentre è in facoltà di questo avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore, poiché, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario, al quale egli è rimasto estraneo.
Cass. civ. n. 163/2026Sez. 1Rv. 676784-01
Riguarda ancheart. 1260 Codice civileart. 1406 Codice civile
Precedenti: 620582-01
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Responsabilità degli amministratori - Fallimento - Curatore - Azione a favore della società e dei creditori sociali - Cumulo - Clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale - Inapplicabilità - Fondamento. · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.
In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nel suo statuto non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.fall., in ragione del contenuto unitario e inscindibile di questa azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale detta clausola non opera per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.
Cass. civ. n. 23124/2025Sez. 1Rv. 676090-01
Riguarda ancheart. 2393 Codice civileart. 2394 Codice civileart. 146 Legge fallimentare
Precedenti: 651499-02, 655305-02
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola compromissoria contenuta in un contratto - Estensione a contratti collegati - Esclusione.
La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola.
Cass. civ. n. 21213/2025Sez. 2Rv. 675703-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civile
Precedenti: 660187-02
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di clausola compromissoria - Questione di competenza - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Fondamento.
In tema di arbitrato, l'eccezione con la quale sia dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale e integra una questione di competenza di natura non inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.
Cass. civ. n. 19610/2025Sez. 1Rv. 675233-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 819 Codice di procedura civileart. 28 Codice di procedura civile
Precedenti: 654309-01
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Decadenza da iscritto al SIULP - Natura - Lodo arbitrale - Esclusione - Sussistenza.
La decadenza da iscritto al SIULP irrogata dal collegio dei probiviri é espressione di poteri di gestione endoassociativi, soggetta al controllo giurisdizionale ex art. 24 c.c., e non ha natura di lodo arbitrale, in quanto lo statuto del sindacato di polizia non prevede espressamente una clausola ai sensi dell'art. 808 c.p.c., che devolva in arbitri ogni controversia fra l'associato e gli organi gestionali, non disciplina le modalità di formazione dell'organo arbitrale, i poteri degli 51 <!-- pag. 52 --> arbitri, la natura dell'arbitrato, il regolamento arbitrale nè il ricorso al presidente del tribunale, in caso di disaccordo sulla nomina degli arbitri.
Cass. civ. n. 19248/2025Sez. 1Rv. 675410-01
Riguarda ancheart. 24 Codice civile
Precedenti: 662186-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).