Art. 81 c.p.c. — Sostituzione processuale
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Parte non appellante - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 2, può essere proposta anche da colui che partecipi al giudizio d'appello quale titolare di un'interesse e di una posizione processuale dipendente da quelli di altra parte (come nel caso di terzo chiamato in garanzia), atteso che detta restituzione non rappresenta il contenuto di una statuizione che riformi o annulli la decisione impugnata (la quale, dunque, richiede una specifica impugnazione della parte che quelle somme ha versato), costituendo piuttosto il contrarius actus di un'attività meramente esecutiva della statuizione riformata o annullata, diretto al ripristino della situazione ad essa preesistente.
Riguarda ancheart. 110 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civile
Precedenti: 660998-01, 624021-01, 659603-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Controversie concernenti i debiti e i crediti delle soppresse USL - Partecipazione al giudizio della sola Gestione Liquidatoria - Concorrente legittimazione quale sostituto processuale della Regione - Sussistenza.
Nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle soppresse USL, ove, nonostante la concorrente legittimazione della Regione e della Gestione Liquidatoria, stia in giudizio solo la seconda, quest'ultima, oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, agisce o resiste, quale mandataria ex lege della Regione, anche quale sostituto processuale della stessa, ai sensi dell'art. 81 c.p.c..
Riguarda ancheart. 2 legge 549/1995art. 6 legge 724/1994
Precedenti: 665109-01, 623034-01
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Legittimazione processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Fondamento - Rilevabilità del difetto in ogni stato e grado - Sussistenza - Fattispecie.
Il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura ad litem, conferita dal procuratore speciale dei congiunti, stranieri, delle vittime di un sinistro stradale, atteso che il relativo tenore letterale faceva riferimento al potere di rappresentare e difendere gli attori dinanzi ai tribunali italiani in relazione ai diritti derivanti dall'incidente, senza tuttavia contenere alcun riferimento alla preposizione del procuratore alla gestione, sul piano sostanziale, di affari determinati).
Riguarda ancheart. 77 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 643016-03, 663705-01, 662858-01, 515241-01
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Art. 42, comma 9, l. r. Marche n. 19 del 2022 - Soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) - Successione dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona in universum ius - Esclusione - Conseguenze - Permanenza della legittimazione processuale dell'ente soppresso - Sussistenza. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE In genere.
In tema di successione tra enti pubblici, la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi dell'art. 42, comma 9, della l.r. Marche n. 19 del 2022, non ha determinato la successione universale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, alla quale la norma attribuisce la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle aziende sanitarie territoriali, permanendo, conseguentemente, la legittimazione processuale dell'ente soppresso.
Riguarda ancheart. 101 Codice di procedura civileart. 299 Codice di procedura civile
Precedenti: 551660-01, 639555-01, 661509-03
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Legittimazione dell’amministratore di condominio all’azione ex art. 1669 c.c. - Limiti - Estensione alle azioni risarcitorie per danni subiti dai singoli condomini - Esclusione - Fondamento.
In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è limitata alle pretese che investono la tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, quindi in relazione ai pregiudizi che investono le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, mentre non si estende alle azioni risarcitorie relative ai danni subiti dai singoli condomini per il ridotto uso dei beni su cui vantano diritti individuali, essendo tali diritti estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt. 1130 e 1131 c.c.
Riguarda ancheart. 1131 Codice civileart. 1130 Codice civileart. 1669 Codice civile
Precedenti: 657104-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA Legittimazione del figlio che agisce iure hereditatis - Prova dell’accettazione tacita dell’eredità - Esercizio dell'azione - Idoneità - Condizioni. 97 <!-- pag. 98 --> Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 459 Codice civileart. 476 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 647819-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO Azione aquiliana del terzo - Nocumento diretto alla sua sfera patrimoniale - Necessità - Fattispecie.
L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. (Nella specie, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalle creditrici di una società poi fallita, le quali avevano agito per il ristoro dei danni subiti nei confronti di una società di revisione, assumendo che l'erronea o infedele certificazione dei bilanci rilasciata da quest'ultima le aveva indotte a contrattare con la società destinataria dell'attività di revisione, di cui ignoravano incolpevolmente lo stato di decozione).
Riguarda ancheart. 2395 Codice civileart. 2409 Codice civile
Precedenti: 674516-01
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939 - Azione ex art. 2395 c.c. - Legittimazione dei singoli fiducianti - Sussistenza - Legittimazione della società - Esclusione - Fondamento.
Poiché le società fiduciarie ex l. n. 1966 del 1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria, ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria.
Riguarda ancheart. 2935 Codice civile
Precedenti: 660198-01, 664654-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti.
In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere.
Precedenti: 656317-01, 666646-01, 665946-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Natura giuridica - Allegazione e prova - Onere dell'attore - Limiti.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 163 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 671561-01, 662115-01, 638371-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Carenza - Rilevabilità di ufficio - Criteri - Fattispecie.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).
Riguarda ancheart. 1411 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 648612-02, 670016-01, 634395-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO PENSIONISTICO - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Ogni regime pensionistico ha le proprie peculiarita' e caratteristiche, derivanti dalla specialita' delle norme regolatrici, in relazione all'ente che eroga la prestazione ed al regime contributivo che la determina; tali peculiarita', in caso di contestazione e di controversie sul diritto a pensione si riflettono anche sui giudizi ed in ispecie sui giudici competenti a decidere e sulle norme processuali applicabili.Non possono quindi porsi a confronto, perche' affatto disomogenee, le situazioni delle parti private nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti e quelle delle parti di consimili procedimenti dinanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 72 r.d. 12 luglio 1934, n.1214 in relazione agli artt. 81, 91, 96, 174 e segg. c.p.c.; 2909 c.c., al r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Riguarda ancheart. 96 Codice di procedura civileart. 174-ss r.d. 1443/1940art. 91 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civileart. 72 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 2, può essere proposta anche da colui che partecipi al giudizio d'appello quale titolare di un'interesse e di una posizione processuale dipendente da quelli di altra parte (come nel caso di terzo chiamato in garanzia), atteso che detta restituzione non rappresenta il contenuto di una statuizione che riformi o annulli la decisione impugnata (la quale, dunque, richiede una specifica impugnazione della parte che quelle somme ha versato), costituendo piuttosto il contrarius actus di un'attività meramente esecutiva della statuizione riformata o annullata, diretto al ripristino della situazione ad essa preesistente.
Rv. 676597-01
Nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle soppresse USL, ove, nonostante la concorrente legittimazione della Regione e della Gestione Liquidatoria, stia in giudizio solo la seconda, quest'ultima, oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, agisce o resiste, quale mandataria ex lege della Regione, anche quale sostituto processuale della stessa, ai sensi dell'art. 81 c.p.c..
Rv. 676262-01
Il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura ad litem, conferita dal procuratore speciale dei congiunti, stranieri, delle vittime di un sinistro stradale, atteso che il relativo tenore letterale faceva riferimento al potere di rappresentare e difendere gli attori dinanzi ai tribunali italiani in relazione ai diritti derivanti dall'incidente, senza tuttavia contenere alcun riferimento alla preposizione del procuratore alla gestione, sul piano sostanziale, di affari determinati).
Rv. 676278-01
In tema di successione tra enti pubblici, la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi dell'art. 42, comma 9, della l.r. Marche n. 19 del 2022, non ha determinato la successione universale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, alla quale la norma attribuisce la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle aziende sanitarie territoriali, permanendo, conseguentemente, la legittimazione processuale dell'ente soppresso.
Rv. 675904-01
In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è limitata alle pretese che investono la tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, quindi in relazione ai pregiudizi che investono le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, mentre non si estende alle azioni risarcitorie relative ai danni subiti dai singoli condomini per il ridotto uso dei beni su cui vantano diritti individuali, essendo tali diritti estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt. 1130 e 1131 c.c.
Rv. 675999-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA Legittimazione del figlio che agisce iure hereditatis - Prova dell’accettazione tacita dell’eredità - Esercizio dell'azione - Idoneità - Condizioni. 97 <!-- pag. 98 --> Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.
Rv. 675017-01
L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. (Nella specie, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalle creditrici di una società poi fallita, le quali avevano agito per il ristoro dei danni subiti nei confronti di una società di revisione, assumendo che l'erronea o infedele certificazione dei bilanci rilasciata da quest'ultima le aveva indotte a contrattare con la società destinataria dell'attività di revisione, di cui ignoravano incolpevolmente lo stato di decozione).
Rv. 675415-01
Poiché le società fiduciarie ex l. n. 1966 del 1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria, ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria.
Rv. 675414-01
In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere.
Rv. 674804-01
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).
Rv. 674648-01
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).
Rv. 674298-01
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 494 — Sostituzione di persona
… recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto…
Art. 105 — Intervento volontario
Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni…
Art. 420-bis — Assenza dell'imputato
… l'imputato e' stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto; b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo…
Art. 199 — Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.…
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I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purche', trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore…
Art. 38 — Obbligazioni
… le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art81 · fonte su Normattiva