Art. 17 c.p.p. — Riunione di processi
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La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:
- a)nei casi previsti dall'articolo 12;
- b)nei casi di reato continuato;
- c)nei casi di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre;
- d)nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 21 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva