Art. 17 c.p.p.Riunione di processi

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La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:

  • a)nei casi previsti dall'articolo 12;
  • b)nei casi di reato continuato;
  • c)nei casi di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre;
  • d)nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 21 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art17 · fonte su Normattiva