Art. 17 c.p.p. — Riunione di processi
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La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:
- a)nei casi previsti dall'articolo 12;
- b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1991, N. 367, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 GENNAIO 1992, N. 8.
- c)nei casi di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre;
- d)nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. 90 90a
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
90Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
90acon decorrenza dal 2 giugno 1999
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo vigente dal 4 luglio 1998 al 6 aprile 2001 · versione 87 su Normattiva