Art. 171 c.p.p. — Nullita' delle notificazioni
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La notificazione e' nulla:
- a)se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
- b)se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
- c)se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
- d)se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
- e)se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161 commi 2 e 3 e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore;
- f)se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;
- g)se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
- h)se non sono state osservate le modalita' prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non e' giunto a conoscenza del destinatario.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva