Art. 171 c.p.p.Nullita' delle notificazioni

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La notificazione e' nulla:

  • a)se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
  • b)se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
  • c)se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
  • d)se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
  • e)se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti ((dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3)) e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore;
  • f)se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;
  • g)se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
  • h)se non sono state osservate le modalita' prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non e' giunto a conoscenza del destinatario.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991 al 30 dicembre 2022 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art171 · fonte su Normattiva