Art. 171 c.p.p. — Nullita' delle notificazioni
La notificazione e' nulla:
- a)se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
- b)se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata ((mittente o)) richiedente ovvero sul destinatario;
- b-bis)se, in caso di notificazione eseguita con modalita' telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;
- c)se nella relazione della copia notificata ((con modalita' non telematiche)) manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
- d)se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
- e)se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti ((dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3)) e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore;
- f)se e' stata omessa l'affissione o non e' stata ((inviata copia dell'atto con le modalita')) ((prescritte)) dall'articolo 157 comma 8;
- g)se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
- h)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva