Art. 171 c.p.p.Nullita' delle notificazioni

La notificazione e' nulla:

  • a)se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
  • b)se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata ((mittente o)) richiedente ovvero sul destinatario;
  • b-bis)se, in caso di notificazione eseguita con modalita' telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;
  • c)se nella relazione della copia notificata ((con modalita' non telematiche)) manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
  • d)se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
  • e)se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti ((dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3)) e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore;
  • f)se e' stata omessa l'affissione o non e' stata ((inviata copia dell'atto con le modalita')) ((prescritte)) dall'articolo 157 comma 8;
  • g)se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
  • h)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art171 · fonte su Normattiva