Art. 225 c.p.p.Nomina del consulente tecnico

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Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facolta' di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 5 febbraio 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art225 · fonte su Normattiva